Art. 193 
 
Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione
                              in deroga 
 
  1.  Ferma  restando   l'erogazione   dei   trattamenti   di   cassa
integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo  la  procedura  di
cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche
ai  giornalisti  dipendenti  iscritti   alla   gestione   sostitutiva
dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti   italiani
(INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi  del
comma 1 dello stesso articolo 22 e' accreditata presso l'INPGI. A tal
fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari
dei  suddetti  trattamenti  e,  entro  il  mese  successivo,  l'INPGI
presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine  di  ottenere
le somme relative alla contribuzione figurativa.