ART. 194
                      (spedizioni transfrontaliere)

  1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai
regolamenti   comunitari  che  regolano  la  materia,  dagli  accordi
bilaterali  di  cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) 1° febbraio
1993, n. 259, e dal decreto di cui al comma 3.
  2.  Sono  fatti  salvi,  ai  sensi  dell'articolo  19  del predetto
regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, gli accordi in vigore tra
lo  Stato della Citta' del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la
Repubblica  italiana.  Alle  importazioni  di rifiuti solidi urbani e
assimilati  provenienti dallo Stato della citta' del Vaticano e dalla
Repubblica  di  San  Marino  non  si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 20 del predetto regolamento.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio,  di  concerto  con i Ministri delle attivita' produttive,
della  salute,  dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e
dei  trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CEE) n. 259
del 1° febbraio 1993 sono disciplinati:
    a)  i  criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie
finanziarie  da  prestare  per  le  spedizioni  dei  rifiuti,  di cui
all'articolo  27 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte
del  cinquanta  per  cento  per  le  imprese  registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  19  marzo  2001  (Emas),  e  del  quaranta per cento nel caso di
imprese  in  possesso  della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001;
    b)  le  spese  amministrative  poste a carico dei notificatori ai
sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
    c)  le  specifiche  modalita'  per il trasporto dei rifiuti negli
Stati di cui al comma 2;
    d)  le  modalita'  di verifica dell'applicazione del principio di
prossimita' per i rifiuti destinati a smaltimento.
  4.   Sino   all'emanazione   del  predetto  decreto  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al decreto interministeriale 3
settembre 1998, n. 370.
  5.  Ai  sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 259 del 1°
febbraio 1993:
    a)  le  autorita' competenti di spedizione e di destinazione sono
le regioni e le province autonome;
    b)  l'autorita' di transito e' il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio;
    c)  corrispondente  e'  il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
  6.  Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di
cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993
al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio per il
successivo  inoltro  alla  Commissione  dell'Unione europea, nonche',
entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  i  dati, riferiti all'anno
precedente,  previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di
Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.
  7.  Ai rottami ferrosi e non ferrosi di cui all'articolo 183, comma
1,  lettera u), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212,
comma 12.
 
          Nota all'art. 194:
              - Il  regolamento  (CEE)  1° febbraio  1993,  n. 259 e'
          pubblicato nella G.U.C.E. 6 febbraio 1993, n. L 30.