Art. 194 
 
                     Stato di avanzamento lavori 
 
                   (art. 168, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Quando, in relazione alle modalita' specificate nel contratto,
si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il  direttore
dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto,  uno  stato
d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni  e  tutte
le somministrazioni  eseguite  dal  principio  dell'appalto  sino  ad
allora ed al quale e' unita una copia  degli  eventuali  elenchi  dei
nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai
sensi dell'articolo 163. 
    2.  Lo  stato  di  avanzamento  e'  ricavato  dal   registro   di
contabilita' ma puo' essere redatto anche  utilizzando  quantita'  ed
importi progressivi per voce o, nel  caso  di  lavori  a  corpo,  per
categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 193. 
    3. Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190,
comma  6,  e  sempre  che  i  libretti  delle  misure   siano   stati
regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore  che
ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento puo'
essere redatto, sotto la responsabilita' del direttore dei lavori, in
base  a  misure  ed  a  computi  provvisori.  Tale  circostanza  deve
risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.