(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 194)
                 Art. 194. (Art. 78 del Testo Unico) 
                          LUCE DI INGOMBRO 

 
  La luce d'ingombro, di cui debbono essere muniti gli autoveicoli  e
i  rimorchi  aventi  dimensioni  eccezionali,  deve  rispondere  alle
seguenti prescrizioni: 
    a) deve essere fornita da una lampada elettrica ad  incandescenza
e deve proiettare luce verso l'avanti e verso l'indietro. 
  L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore  della
luce di posizione posteriore; 
    b)  il  numero  degli  apparecchi  e'  fissato  in  due  per   la
segnalazione verso l'avanti  e  in  due  per  la  segnalazione  verso
l'indietro; per i rimorchi soltanto in due per la segnalazione  verso
l'indietro; 
    c)  la  posizione  deve  essere  simmetrica  rispetto  al   piano
verticale  longitudinale  di  simmetria.  Gli  apparecchi   anteriori
debbono trovarsi davanti al piano normale dell'asse longitudinale del
veicolo  dove  questo  raggiunge   la   massima   larghezza   andando
dall'estremita' anteriore verso l'indietro; quelli posteriori debbono
trovarsi dietro il piano normale all'asse  del  veicolo  dove  questo
raggiunge la massima  larghezza  andando  dall'estremita'  posteriore
verso l'avanti. Se i due piani coincidono il segnale  anteriore  puo'
essere realizzato con lo stesso apparecchio del  segnale  posteriore.
Comunque la posizione deve essere tale che non vi sia  ostacolo  alla
propagazione   della   luce   tra   un   apparecchio    e    l'occhio
dell'osservatore situato in uno spazio comune a due diedri ortogonali
i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale,  passano  per  il
centro della superficie illuminante le cui  sezioni  risultano  dagli
angoli indicati nella fig. 168; 
    d) l'altezza dal suolo deve essere la  massima  consentita  dalle
caratteristiche del veicolo, sempre che gli apparecchi  siano  quanto
piu'  possibile  prossimi  ai  limiti  della  sagoma,  all'esterno  o
all'interno di questi e tali che la distanza da detti limiti non  sia
superiore a 0,15 metri. La prescrizione relativa all'altezza  non  si
applica per i veicoli  eccezionali  adibiti  al  trasporto  di  carri
ferroviari; 
    e)  l'orientamento  deve  essere  tale  che  l'asse  ottico   sia
orizzontale e parallelo  al  piano  longitudinale  di  simmetria  del
veicolo; 
    f) gli apparecchi che  proiettano  luce  verso  l'avanti  debbono
avere le stesse caratteristiche fotometriche prescritte per  la  luce
di posizione anteriore. Gli  apparecchi  che  proiettano  luce  verso
l'indietro  debbono  avere  le  stesse  caratteristiche  fotometriche
prescritte per la luce di posizione posteriore.