(Norme-art. 194)
                              Art. 194 
               (Iscrizioni nel casellario giudiziale) 
    1. Sono iscritti nel casellario giudiziale previsto dall'articolo 
  685  del  codice  anche  i  provvedimenti  del  pubblico  ministero
  indicati negli articoli 657 e 663 del codice nonche' quelli  con  i
  quali e' concessa la riabilitazione prevista dall'articolo 15 della
  legge 3 agosto 1988 n. 327. 
    2. Dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera 
  d)  del  codice  si  fa  menzione  solo  nei  certificati  previsti
  dall'articolo 688 del codice.