Art. 194.
                 Disposizioni di carattere generale
  1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una
determinata   violazione   consegua   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria,  si  applicano  le  disposizioni generali contenute nelle
sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.  689  (a),
salve  le  modifiche  e  le deroghe previste dalle norme del presente
capo.
 
             (a) La legge  n.  689/1981  reca  modifiche  al  sistema
          penale.