Art. 194. Esami finali nella scuola magistrale 1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne. Le sessioni d'esame sono due. 2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale. 3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturita'. 4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonche' in una prova pratica costituita da un saggio di lezione. La prova orale relativa all'insegnamento della religione cattolica non e' sostenuta dai candidati che scelgano di non avvalersi di tale insegnamento. 5. I privatisti non possono essere ammessi alla prova pratica, e conseguentemente non potra' essere loro rilasciato il diploma di abilitazione, se, dopo aver superato le altre prove di esame, non abbiano compiuto un anno di tirocinio debitamente attestato. La prova pratica deve essere sostenuta, al termine dell'anno, nella stessa scuola magistrale nella quale si sostennero gli altri esami.