Art. 195. (Art. 78 del Testo Unico) LUCE DELLA TARGA La luce della targa posteriore di riconoscimento, deve rispondere alle seguenti prescrizioni: a) deve essere fornita da uno o piu' apparecchi muniti di lampade elettriche ad incandescenza; puo' essere combinata con la luce di posizione posteriore, anche se questa e' incorporata mutuamente con l'indicatore d'arresto. L'accensione deve essere comandata dallo stesso interruttore della luce di posizione posteriore; b) la posizione deve essere tale da illuminare la targa secondo le modalita' di cui alla lettera c) e comunque non deve esservi ostacolo alla propagazione della luce tra un qualsiasi punto della targa e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri ortogonali, uno a spigolo orizzontale costituito da due piani passanti per i bordi orizzontali della targa e l'altro a spigolo verticale costituito da due piani passanti per i bordi verticali della targa, e formanti gli angoli indicati nella fig. 169; c) la brillanza di ciascuno dei nove punti della targa indicati nella fig. 170 non deve essere inferiore a 5 APOSTILB e per i motoveicoli a 2,5 APOSTILB. Il rapporto tra la brillanza massima e quella minima non deve essere superiore a 30; per valore minimo si intende la media tra i due valori misurati e per valore massimo la media tra i due valori piu' alti. La massima brillanza non deve superare in alcun punto i 300 APOSTILB. Per la misura deve essere impiegata una targa di colore bianco opaco; d) l'apparecchio deve essere realizzato in modo da evitare qualunque proiezione diretta di luce verso l'indietro; e) l'illuminazione deve essere tale da rendere leggibile la targa a una distanza non minore di 20 m.