Art. 195 (a).
        Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
  1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento  di
una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato
dalla  singola  norma, sempre entro il limite minimo generale di lire
trentamila ed il limite massimo generale di lire quattromilioni. Tale
limite massimo generale puo' essere superato solo quando si tratti di
sanzioni proporzionali, ovvero di piu' violazioni ai sensi  dell'art.
198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.
  2.  Nella  determinazione  della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata dal presente codice,  tra  un  limite  minimo  ed  un  limite
massimo,  si  ha  riguardo  alla gravita' della violazione, all'opera
svolta  dall'agente   per   l'eliminazione   o   attenuazione   delle
conseguenze  della  violazione,  nonche'  alla  personalita'  ((  del
trasgressore )) e alle sue condizioni economiche.
  3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata
ogni  due  anni  in  misura  pari  all'intera  variazione,  accertata
dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo per le famiglie di
operai e  impiegati  (media  nazionale)  verificatasi  nei  due  anni
precedenti.  All'uopo,  entro  il  1  dicembre  di  ogni  biennio, il
Ministro di grazia e  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  del
tesoro,  dei  lavori  pubblici,  dei trasporti e per i problemi delle
aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i  nuovi  limiti
delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,  che  si applicano dal 1
gennaio dell'anno successivo. Tali  limiti  possono  superare  quelli
massimi di cui al comma 1.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 101 del D.Lgs. n. 360/1993.