Art. 195. Esami di qualifica 1. L'alunno che superi l'esame finale dei corsi degli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che varra' ai fini degli inquadramenti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel lavoro, da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta nel libretto di lavoro. 2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il diploma di cui al comma 1 e' riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Esso da' diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola media. 3. Con apposito regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici. 4. Le norme regolamentari si attengono, di norma, a principi analoghi a quelli cui e' conformata la disciplina degli esami di maturita', salvo che per la composizione delle commissioni, per la quale valgono criteri analoghi a quelli concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici degli esami di idoneita'. 5. Gli esami di qualifica si svolgono in unica sessione annuale.