Art. 195 (Procedure di aggiudicazione del contraente generale) 1. Il ricorso alla scelta di aggiudicare mediamente affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessita' e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualita', sicurezza ed economicita'. 2. Per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo. 3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non puo' essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza. 4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui all'articolo 95, tenendo conto altresi': a) del valore tecnico ed estetico delle varianti; a) del tempo di esecuzione; b) del costo di utilizzazione e di manutenzione; c) della maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire; d) di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare. 5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 115 a 118, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III. 6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II, titolo I.