Art. 195 
 
 
        (Procedure di aggiudicazione del contraente generale) 
 
  1. Il ricorso alla scelta di aggiudicare mediamente affidamento  al
contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in
ragione della complessita' e di altre esigenze al fine  di  garantire
un elevato livello di qualita', sicurezza ed economicita'. 
  2. Per l'affidamento a contraente generale si pone a base  di  gara
il progetto definitivo. 
  3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel  bando
di gara, in relazione all'importanza e alla complessita' delle  opere
da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno
invitati a  presentare  offerta.  Nel  caso  in  cui  le  domande  di
partecipazione  superino  il  predetto  numero  massimo,  i  soggetti
aggiudicatori  individuano  i  soggetti  da  invitare  redigendo  una
graduatoria  di  merito  sulla  base  di   criteri   oggettivi,   non
discriminatori e pertinenti all'oggetto  del  contratto,  predefiniti
nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di  concorrenti  da
invitare non puo' essere inferiore a  cinque,  se  esistono  in  tale
numero soggetti qualificati. In ogni  caso  il  numero  di  candidati
invitati  deve  essere  sufficiente  ad  assicurare   una   effettiva
concorrenza. 
  4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo
il   criterio   dell'offerta   economicamente    piu'    vantaggiosa,
individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui all'articolo 95,
tenendo conto altresi': 
  a) del valore tecnico ed estetico delle varianti; 
  a) del tempo di esecuzione; 
  b) del costo di utilizzazione e di manutenzione; 
  c) della maggiore entita', rispetto a quella  prevista  dal  bando,
del prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire; 
  d) di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al carattere
specifico delle opere da realizzare. 
  5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori  di  cui  agli
articoli da 115 a 118, si applicano,  per  quanto  non  previsto  nel
presente articolo, le norme della parte III. 
  6. Per tutti gli altri soggetti  aggiudicatori  si  applicano,  per
quanto non previsto nel presente articolo, le norme della  parte  II,
titolo I.