Art. 195 
 
                  Fondo emergenze emittenti locali 
 
  1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive  locali  di
continuare a svolgere il servizio di interesse  generale  informativo
sui territori attraverso la quotidiana produzione e  trasmissione  di
approfondita  informazione  locale  a  beneficio  dei  cittadini,  e'
stanziato nello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico l'importo di 50  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  che
costituisce  tetto  di  spesa,  per  l'erogazione  di  un  contributo
straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione  del
contagio   da   COVID-19.   Le   emittenti   radiotelevisive   locali
beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi  di  comunicazione
istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri
spazi informativi.   Il  contributo  e'  erogato  secondo  i  criteri
previsti  con  decreti  del  Ministro   dello   sviluppo   economico,
contenenti le modalita' di verifica dell'effettivo adempimento  degli
oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto  2017,
n. 146. 
  2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020  si
provvede ai sensi dell'articolo 265.