(CODICE CIVILE-art. 1957)
                             Art. 1957. 
 
              (Scadenza dell'obbligazione principale). 
 
  Il  fideiussore   rimane   obbligato   anche   dopo   la   scadenza
dell'obbligazione principale, purche' il  creditore  entro  sei  mesi
abbia proposto le sue istanze contro  il  debitore  e  le  abbia  con
diligenza continuate. 
 
  La disposizione si applica anche al caso in cui il  fideiussore  ha
espressamente  limitato  la  sua  fideiussione  allo  stesso  termine
dell'obbligazione principale. 
 
  In questo caso pero'  l'istanza  contro  il  debitore  deve  essere
proposta entro due mesi. 
 
  L'istanza proposta contro il debitore  interrompe  la  prescrizione
anche nei confronti del fideiussore.