ART. 196
                       (competenze delle regioni)

  1.  Sono  di  competenza  delle  regioni, nel rispetto dei principi
previsti  dalla  normativa  vigente e dalla parte quarta del presente
decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:
    a)  la  predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le
province,  i  comuni  e le Autorita' d'ambito, dei piani regionali di
gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
    b)  la  regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti,
ivi  compresa  la  raccolta  differenziata  dei rifiuti urbani, anche
pericolosi,  secondo  un criterio generale di separazione dei rifiuti
di  provenienza  alimentare  e  degli  scarti  di prodotti vegetali e
animali o comunque ad alto tasso di umidita' dai restanti rifiuti;
    c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per
la bonifica di aree inquinate di propria competenza;
    d)  l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione
dei  rifiuti,  anche  pericolosi,  e  l'autorizzazione alle modifiche
degli  impianti  esistenti,  fatte salve le competenze statali di cui
all'articolo 195, comma 1, lettera f);
    e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
    f)  le  attivita'  in  materia di spedizioni transfrontaliere dei
rifiuti  che  il  regolamento  (CEE)  n.  259/93 del 1° febbraio 1993
attribuisce   alle   autorita'   competenti   di   spedizione   e  di
destinazione;
    g)  la  delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di
cui  all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
    h)   la   redazione   di   linee   guida  ed  i  criteri  per  la
predisposizione  e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa
in  sicurezza,  nonche'  l'individuazione delle tipologie di progetti
non  soggetti  ad  autorizzazione,  nel  rispetto  di quanto previsto
all'articolo 195, comma 1, lettera r);
    i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
    l)  l'incentivazione  alla riduzione della produzione dei rifiuti
ed al recupero degli stessi;
    m)  la  specificazione  dei contenuti della relazione da allegare
alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto
di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera
b);
    n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento  e  di  recupero  dei  rifiuti,  nel rispetto dei criteri
generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
    o)  la  definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o
impianti  idonei  allo  smaltimento e la determinazione, nel rispetto
delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;
    p)  l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di criteri
stabiliti  da  apposito  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  di  concerto con i Ministri delle attivita'
produttive  e  della  salute,  sentito  il  Ministro  per  gli affari
regionali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  parte  quarta del presente decreto, delle disposizioni
occorrenti  affinche'  gli  enti  pubblici e le societa' a prevalente
capitale  pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il proprio
fabbisogno  annuale  di  manufatti  e  beni,  indicati  nel  medesimo
decreto,  con  una  quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato
non  inferiore  al 30 per cento del fabbisogno medesimo. A tal fine i
predetti  soggetti  inseriscono  nei bandi di gara o di selezione per
l'aggiudicazione  apposite  clausole  di  preferenza, a parita' degli
altri  requisiti  e  condizioni.  Sino  all'emanazione  del  predetto
decreto  continuano  ad  applicarsi le disposizioni di cui al decreto
del  Ministro  dell'ambiente  e della tu tela del territorio 8 maggio
2003,  n.  203,  e successive circolari di attuazione. Restano ferme,
nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti.
  2.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si
avvalgono   anche   delle   Agenzie   regionali   per  la  protezione
dell'ambiente.
  3.   Le  regioni  privilegiano  la  realizzazione  di  impianti  di
smaltimento   e   recupero   dei   rifiuti   in   aree   industriali,
compatibilmente   con   le   caratteristiche   delle  aree  medesime,
incentivando  le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non
si applica alle discariche.