(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 196)
                 Art. 196. (Art. 78 del Testo Unico) 
                             PROIETTORE 

 
  Il proiettore  di  cui  debbono  essere  muniti  i  ciclomotori,  i
motoveicoli, gli autoveicoli e i filoveicoli,  deve  rispondere  alle
seguenti prescrizioni: 
    a) il dispositivo dove essere costituito da uno o piu' apparecchi
che, mediante l'impiego di specchi  o  lenti,  convoglino  il  flusso
luminoso di una lampada, prevalentemente in un  angolo  solido  molto
ristretto intorno ad una direzione determinata, emettendo  a  comando
un fascio di luce per l'illuminazione di  profondita'  od  un  fascio
anabbagliante. Ogni apparecchio puo'  essere  incorporato  mutuamente
con la luce di posizione anteriore. 
  Quando  vi  sono  due  proiettori  essi  debbono  avere   identiche
caratteristiche ed avere la commutazione contemporanea dei  fasci  di
luce; debbono inoltre essere alimentati da due circuiti elettrici con
protezione indipendente. 
  Ad eccezione dei caso dei ciclomotori  e  dei  motoveicoli  ad  una
ruota  anteriore,  non  e'  ammesso  l'uso  di  proiettori   il   cui
orientamento sia comandato dal meccanismo di sterzo; 
    b) e' consentito l'impiego sugli autoveicoli e filoveicoli di due
proiettori costituiti ciascuno dalla combinazione di  due  apparecchi
aventi le caratteristiche di cui appresso: 
      1) le superfici luminose dei due  apparecchi  devono  avere  in
totale un'area almeno  pari  alla  meta'  di  quella  del  rettangolo
circoscritto di area minima; 
      2) uno degli apparecchi deve emettere esclusivamente un  fascio
di profondita', rispondente alle prescrizioni di approvazione  per  i
proiettori di tipo europeo unificato; 
      3) l'altro apparecchio deve emettere un  fascio  anabbagliante,
rispondendo alle prescrizioni di approvazione  per  i  proiettori  di
tipo europeo unificato e un  fascio  di  profondita'  ausiliario  che
viene impiegato congiuntamente a quello del l'altro apparecchio; 
      4) nell'applicazione sul  veicolo  l'apparecchio  emittente  il
fascio anabbagliante non deve essere interno all'altro; 
    c)  quando  il  commutatore  tra  luce  di  profondita'  e   luce
anabbagliante  e'  comandato  a  piede,  o   comunque   non   vi   e'
corrispondenza biunivoca tra la posizione evidente del commutatore  e
il fascio di luce acceso, occorre una lampada di controllo di  colore
azzurro che sia accesa contemporaneamente alle luci di profondita'; 
    d) il numero dei proiettori e' fissato in uno per i ciclomotori e
per i motoveicoli asimmetrici; in uno o due per i motoveicoli  a  due
ruote  posteriori  simmetrici;  in  due  per   gli   autoveicoli,   i
filoveicoli e i motoveicoli simmetrici a due ruote anteriori; 
    e) i proiettori debbono essere collocati  sulla  parte  anteriore
del veicolo; qualora il proiettore sia uno solo deve essere collocato
sul piano di simmetria longitudinale del veicolo  ad  esclusione  del
caso di motoveicoli asimmetrici. 
  Ove vi siano  due  proiettori  essi  debbono  essere  in  posizione
simmetrica. Comunque la posizione deve essere tale  che  non  vi  sia
ostacolo alla propagazione della luce tra un  punto  qualsiasi  della
superficie illuminante dell'apparecchio e  l'occhio  dell'osservatore
situato nell'interno dello spazio  delimitato  da  un  cono,  le  cui
generatrici passino per il contorno della  superficie  illuminante  e
facciano un angolo di 20° con l'asse ottico dell'apparecchio, e da un
piano orizzontale passante per il punto piu'  alto  della  superficie
stessa. Il proiettore deve essere applicato in modo da  non  cambiare
la sua posizione per pressioni, spinte o vibrazioni; 
    f) l'altezza dal suolo deve essere compresa entro un  massimo  di
1,10 m. e un minimo di 0,45 m.; 
    g) quando vi sono due proiettori la distanza dal limite  laterale
esterno  della  sagoma  del  veicolo  non  deve  superare  per   ogni
apparecchio  0,40  m.  Qualora  nei  proiettori   siano   incorporate
mutuamente le  luci  di  posizione  e  gli  indicatori  di  direzione
anteriori, questa distanza non deve essere superiore  a  0,30  m.  La
distanza tra i due proiettori non deve essere inferiore a 0,60 m.; 
    h) l'orientamento deve essere verso l'avanti  e  soddisfare  alle
seguenti condizioni: 
      1) in verticale - in qualunque condizione d'impiego il  veicolo
deve avere i proiettori regolati, in modo che,  portando  il  veicolo
stesso contro uno schermo verticale con i proiettori a  10  metri  da
esso e accese le luci anabbaglianti, la linea di demarcazione tra  la
zona oscura e la zona illuminata risulti ad una altezza non superiore
a 9/10 dell'altezza  da  terra  del  centro  del  proiettore.  Se  la
demarcazione non e' delimitata  da  una  retta  il  punto  piu'  alto
illuminato sullo schermo  non  deve  comunque  superare  la  suddetta
quota. 
  Per i proiettori europei unificati aventi  fascio  di  incrocio  di
tipo asimmetrico la regolazione deve essere  fatta  sulla  parte  del
fascio avente la linea di demarcazione orizzontale. 
  Nei motoveicoli, qualora  l'escursione  verticale  della  linea  di
demarcazione  sullo  schermo  a  10  m.   tra   le   due   condizioni
corrispondenti al massimo e al minimo carico superi un valore pari ad
1/3  dell'altezza  da  terra  del  centro  del  proiettore,   occorre
provvedere il proiettore di un dispositivo che  consenta  l'immediato
orientamento dello stesso entro due posizioni estreme; 
      2) in orizzontale - Se vi e'  un  solo  proiettore  l'asse  del
fascio di luce emesso deve giacere sul piano verticale  di  simmetria
del veicolo in marcia rettilinea; se vi sono due proiettori, gli assi
dei fasci di luce debbono risultare paralleli all'asse  del  veicolo.
E' ammesso  per  ogni  proiettore  uni  angolo  verso  l'esterno  non
superiore a 1,5°. 
  La regolazione dell'orientamento dei proiettori deve  potersi  fare
mediante  apposito  dispositivo.  Quando  vi  sono  due   proiettori,
entrambi debbono avere l'identico orientamento in verticale; 
    i) le caratteristiche fotometriche prescritte  per  i  proiettori
variano a seconda delle categorie dei veicoli cui i proiettori stessi
sono destinati. In conseguenza i proiettori si distinguono in: 
      1) proiettori per autoveicoli e filoveicoli, di tipo  a  fascio
anabbagliante simmetrico oppure a fascio anabbagliante asimmetrico  -
tipo europeo unificato; 
      2)  proiettori  per   motoveicoli,   a   fascio   anabbagliante
simmetrico; 
      3) proiettori per ciclomotori, emettenti soltanto il fascio  di
luce anabbagliante. 
  Ogni proiettore  deve  impiegare  lampade  di  tipo  approvate  dal
Ministero dei trasporti. 
  I proiettori europei unificati a fascio  anabbagliante  asimmetrico
debbono impiegare delle speciali lampade per essi previste;  sia  per
questi proiettori che  per  le  relative  lampade  sono  riconosciute
valide le approvazioni rilasciate dalle autorita' competenti di Paesi
esteri con i quali sia in vigore un regime di reciprocita'. 
  Per i motoveicoli  e'  ammesso  l'impiego  di  proiettori  di  tipo
approvato per autoveicoli; 
    l) la distribuzione di luce e le modalita' di controllo  ai  fini
dell'approvazione del tipo vengono fissate, per le varie categorie di
proiettori e per le relative lampade, dal Ministero dei trasporti. In
ogni caso il fascio anabbagliante deve essere  caratterizzato  da  un
piano di demarcazione quasi orizzontale passante per  il  centro  del
proiettore che delimita il fascio stesso in  una  zona  superiore  di
minima illuminazione ed una inferiore di  massima  illuminazione;  e'
ammesso anche  che  la  demarcazione  del  fascio  anabbagliante  sia
realizzata con due piani, uno quasi orizzontale leggermente inclinato
verso il basso partendo dal  centro  del  proiettore  verso  il  lato
sinistro della strada e l'altro ruotato verso l'alto di 15°  partendo
dal centro del proiettore verso la destra. 
  Inoltre, in condizioni di impiego, l'illuminazione al di sopra  del
piano o dei piani di demarcazione, misurata  a  25  metri  avanti  il
proiettore non deve essere superiore a 1,6 lux,  essendo  la  lampada
alimentata alla tensione nominale; 
    m) il colore della luce emessa deve essere bianco oppure  giallo;
quando vi sono due proiettori i fasci di luce corrispondenti  debbono
essere entrambi dello stesso colore. 
  Ad un proiettore puo' essere incorporato un dispositivo in modo  da
aversi luce prevalentemente gialla nel fascio  anabbagliante  e  luce
prevalentemente bianca nel fascio  di  profondita:  in  tal  caso  e'
ammesso un colore  risultante  dalla  mescolanza  del  bianco  i  del
giallo. Le suddette luci bianca  e  gialla  debbono  rispondere  come
colore alle definizioni date  all'art.  191.  Detti  dispositivi  per
essere ammessi all'uso debbono essere autorizzati dal Ministro per  i
trasporti previo controllo e prova  da  effettuarsi  su  un  tipo  di
proiettore gia' approvato.