Art. 196. 
                 Esami di licenza di maestro d'arte 
 
  1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo  le  modalita',  i
principi ed i criteri indicati nell'articolo 195,  sono  stabiliti  i
requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro  d'arte,  le
relative prove di esame, i criteri di valutazione e  la  composizione
delle commissioni giudicatrici. 
  2. Chi nella prima sessione non superi, o non  compia,  l'esame  e'
ammesso a ripetere, o a sostenere, le prove nella sessione  autunnale
dello stesso anno scolastico.