Art. 196. Esami di licenza di maestro d'arte 1. Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalita', i principi ed i criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici. 2. Chi nella prima sessione non superi, o non compia, l'esame e' ammesso a ripetere, o a sostenere, le prove nella sessione autunnale dello stesso anno scolastico.