(CODICE CIVILE-art. 1965)
                             Art. 1965. 
 
                             (Nozione). 
 
  La transazione e'  il  contratto  col  quale  le  parti,  facendosi
reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia'  incominciata  o
prevengono una lite che puo' sorgere tra loro. 
 
  Con le reciproche  concessioni  si  possono  creare,  modificare  o
estinguere anche rapporti diversi da quello che  ha  formato  oggetto
della pretesa e della contestazione delle parti.