Art. 1965.
(Nozione).
La transazione e' il contratto col quale le parti, facendosi
reciproche concessioni, pongono fine a una lite gia' incominciata o
prevengono una lite che puo' sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o
estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto
della pretesa e della contestazione delle parti.