ART. 197
                     (competenze delle province)

   1.  In  attuazione  dell'articolo  19  del  decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, alle province competono:
    a)  il controllo e la verifica degli interventi di bonifica ed il
monitoraggio ad essi conseguenti;
    b)  il  controllo periodico su tutte le attivita' di gestione, di
intermediazione   e   di   commercio   dei   rifiuti,   ivi  compreso
l'accertamento  delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto;
    c)  la  verifica  ed  il  controllo  dei  requisiti  previsti per
l'applicazione  delle procedure semplificate, con le modalita' di cui
agli articoli 214, 215, e 216;
    d)  l'individuazione,  sulla  base  delle  previsioni  del  piano
territoriale  di  coordinamento  di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, ove gia' adottato, e
delle  previsioni  di cui all'articolo 199, comma 3, lettere d) e h),
nonche'  sentiti  l'Autorita' d'ambito ed i comuni, delle zone idonee
alla  localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti,
nonche'  delle  zone  non  idonee  alla localizzazione di impianti di
recupero e di smaltimento dei rifiuti.
   2.  A+i  fini  dell'esercizio  delle  proprie funzioni le province
possono   avvalersi,  mediante  apposite  convenzioni,  di  organismi
pubblici,   ivi  incluse  le  Agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente (ARPA), con specifiche esperienze e competenze tecniche
in  materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e
216 in tema di procedure semplificate.
   3.  Gli  addetti  al  controllo  sono  autorizzati  ad  effettuare
ispezioni,   verifiche   e   prelievi   di  campioni  all'interno  di
stabilimenti,  impianti  o  imprese  che  producono  o  che  svolgono
attivita'  di  gestione  dei rifiuti. Il segreto industriale non puo'
essere  opposto  agli  addetti  al controllo, che sono, a loro volta,
tenuti  all'obbligo  della  riservatezza  ai  sensi  della  normativa
vigente.
   4.   Il  personale  appartenente  al  Comando  carabinieri  tutela
ambiente  (C.C.T.A.)  e'  autorizzato ad effettuare le ispezioni e le
verifiche  necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'articolo  8  della  legge  8  luglio 1986, n. 349, istitutiva del
Ministero dell'ambiente.
   5.  Nell'ambito  delle  competenze  di cui al comma 1, le province
sottopongono  ad  adeguati  controlli periodici gli stabilimenti e le
imprese   che   smaltiscono   o   recuperano   rifiuti,  curando,  in
particolare,  che  vengano  effettuati  adeguati  controlli periodici
sulle  attivita'  sottoposte  alle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed
il  trasporto  di  rifiuti  pericolosi  riguardino,  in  primo luogo,
l'origine e la destinazione dei rifiuti.
   6.  Restano  ferme  le  altre  disposizioni  vigenti in materia di
vigilanza e controllo previste da disposizioni speciali.
 
          Note all'art. 197:
              - L'art.  19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267  (Testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti
          locali),  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
          2000, n. 227, supplemento ordinario, e' il seguente:
              "Art.  19  (Funzioni).  - 1. Spettano alla provincia le
          funzioni   amministrative   di  interesse  provinciale  che
          riguardino  vaste  zone intercomunali o l'intero territorio
          provinciale nei seguenti settori:
                a) difesa   del   suolo,   tutela   e  valorizzazione
          dell'ambiente e prevenzione delle calamita';
                b) tutela  e  valorizzazione delle risorse idriche ed
          energetiche;
                c) valorizzazione dei beni culturali;
                d) viabilita' e trasporti;
                e) protezione  della  flora  e  della  fauna parchi e
          riserve naturali;
                f) caccia e pesca nelle acque interne;
                g) organizzazione  dello  smaltimento  dei  rifiuti a
          livello  provinciale,  rilevamento,  disciplina e controllo
          degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
          sonore;
                h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica,
          attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
                i) compiti  connessi  alla  istruzione  secondaria di
          secondo    grado    ed   artistica   ed   alla   formazione
          professionale,  compresa  l'edilizia scolastica, attribuiti
          dalla legislazione statale e regionale;
                l) raccolta    ed   elaborazione   dati,   assistenza
          tecnico-amministrativa agli enti locali.
              2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla
          base  di  programmi  da  essa proposti, promuove e coordina
          attivita',  nonche'  realizza  opere di rilevante interesse
          provinciale   sia   nel   settore   economico,  produttivo,
          commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e
          sportivo.
              3.  La  gestione  di  tali  attivita'  ed opere avviene
          attraverso  le  forme previste dal presente testo unico per
          la gestione dei servizi pubblici locali.".
              - L'art.  20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267, e' il seguente:
              "Art.   20   (Compiti   di  programmazione).  -  1.  La
          provincia:
                a) raccoglie  e  coordina  le  proposte  avanzate dai
          comuni,    ai    fini   della   programmazione   economica,
          territoriale ed ambientale della regione;
                b) concorre   alla   determinazione   del   programma
          regionale  di  sviluppo  e  degli  altri  programmi e piani
          regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;
                c) formula  e adotta, con riferimento alle previsioni
          e  agli  obiettivi  del  programma  regionale  di sviluppo,
          propri  programmi pluriennali sia di carattere generale che
          settoriale   e  promuove  il  coordinamento  dell'attivita'
          programmatoria dei comuni.
              2.  La provincia, inoltre, ferme restando le competenze
          dei  comuni  ed  in  attuazione  della  legislazione  e dei
          programmi   regionali,   predispone   ed  adotta  il  piano
          territoriale  di  coordinamento che determina gli indirizzi
          generali  di  assetto  del  territorio  e,  in particolare,
          indica:
                a) le   diverse   destinazioni   del   territorio  in
          relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
                b) la   localizzazione   di  massima  delle  maggiori
          infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
                c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
          idrogeologica  ed  idraulico-forestale  ed in genere per il
          consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;
                d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi
          o riserve naturali.
              3.  I  programmi pluriennali e il piano territoriale di
          coordinamento  sono  trasmessi  alla  regione  ai  fini  di
          accertarne  la  conformita'  agli indirizzi regionali della
          programmazione socio-economica e territoriale.
              4.   La   legge   regionale   detta   le  procedure  di
          approvazione,  nonche' norme che assicurino il concorso dei
          comuni  alla  formazione  dei  programmi  pluriennali e dei
          piani territoriali di coordinamento.
              5.  Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli
          strumenti  di  pianificazione  territoriale predisposti dai
          comuni,   la   provincia   esercita  le  funzioni  ad  essa
          attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di
          accertare  la  compatibilita'  di  detti  strumenti  con le
          previsioni del piano territoriale di coordinamento.
              6.   Gli   enti   e   le   amministrazioni   pubbliche,
          nell'esercizio  delle  rispettive competenze, si conformano
          ai  piani  territoriali  di  coordinamento delle province e
          tengono conto dei loro programmi pluriennali.".
              - L'art.   8   della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,
          istitutiva  del  Ministero  dell'ambiente  (Istituzione del
          Ministero   dell'ambiente  e  norme  in  materia  di  danno
          ambientale),  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio
          1986, n. 162, S.O., e' il seguente:
              "Art.  8.  - 1. Per l'esercizio delle funzioni previste
          dalla  presente  legge  il Ministro dell'ambiente si avvale
          dei  servizi  tecnici  dello  Stato  previa  intesa  con  i
          Ministri  competenti,  e  di  quelli delle unita' sanitarie
          locali   previa   intesa  con  la  regione,  nonche'  della
          collaborazione  degli  istituti  superiori, degli organi di
          consulenza  tecnico-scientifica  dello  Stato,  degli  enti
          pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli
          istituti  e  dei dipartimenti universitari con i quali puo'
          stipulare apposite convenzioni.
              2.  Il  Ministro  dell'ambiente puo' disporre verifiche
          tecniche  sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle
          acque  e  del  suolo  e  sullo  stato  di  conservazione di
          ambienti  naturali.  Per  l'accesso nei luoghi dei soggetti
          incaricati  si  applica  l'art. 7, comma primo, della legge
          25 giugno 1865, n. 2359.
              3.  In  caso di mancata attuazione o di inosservanza da
          parte  delle  regioni,  delle  province o dei comuni, delle
          disposizioni  di legge relative alla tutela dell'ambiente e
          qualora  possa  derivarne  un  grave  danno  ecologico,  il
          Ministro  dell'ambiente,  previa diffida ad adempiere entro
          congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta
          con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di
          salvaguardia,  anche  a  carattere  inibitorio di opere, di
          lavoro  o  di  attivita'  antropiche, dandone comunicazione
          preventiva  alle  amministrazioni competenti. Se la mancata
          attuazione  o  l'inosservanza  di  cui al presente comma e'
          imputabile   ad  un  ufficio  periferico  dello  Stato,  il
          Ministro  dell'ambiente  informa  senza indugio il Ministro
          competente  da  cui  l'ufficio  dipende, il quale assume le
          misure  necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane
          la  necessita'  di  un  intervento cautelare per evitare un
          grave danno ecologico, l'ordinanza di cui al presente comma
          e'  adottata dal Ministro competente, di concerto con il Mi
          nistro dell'ambiente.
              4.  Per  la  vigilanza, la prevenzione e la repressione
          delle   violazioni  compiute  in  danno  dell'ambiente,  il
          Ministro  dell'ambiente  si  avvale  del  nucleo  operativo
          ecologico  dell'Arma  dei carabinieri, che viene posto alla
          dipendenza  funzionale  del Ministro dell'ambiente, nonche'
          del  Corpo  forestale dello Stato, con particolare riguardo
          alla  tutela  del patrimonio naturalistico nazionale, degli
          appositi  reparti della Guardia di finanza e delle forze di
          polizia,  previa  intesa con i Ministri competenti, e delle
          capitanerie  di  porto, previa intesa con il Ministro della
          marina mercantile.".