Art. 197.
                               Deroghe

  1.  Il  datore  di  lavoro  puo'  richiedere  deroghe  all'uso  dei
dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite
di  esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di
tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza
dei  lavoratori  maggiori  rispetto a quanto accadrebbe senza la loro
utilizzazione.
  2.  Le  deroghe  di  cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti
sociali,  per  un  periodo  massimo  di  quattro  anni dall'organo di
vigilanza  territorialmente  competente  che  provvede  anche a darne
comunicazione,  specificando  le  ragioni  e le circostanze che hanno
consentito  la  concessione  delle  stesse, al Ministero del lavoro e
della  previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe
di  cui  al  comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di
venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione
la disciplina regolare.
  3.  La  concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata
dall'intensificazione  della  sorveglianza  sanitaria e da condizioni
che  garantiscano,  tenuto conto delle particolari circostanze, che i
rischi  derivanti  siano  ridotti  al  minimo.  Il  datore  di lavoro
assicura   l'intensificazione  della  sorveglianza  sanitaria  ed  il
rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
  4.  Il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale trasmette
ogni  quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto
globale  e  motivato  delle  deroghe  concesse  ai sensi del presente
articolo.