(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 197)
                 Art. 197. (Art. 78 del Testo Unico) 
                       INDICATORE DI DIREZIONE 

 
  L'indicatore  di  direzione,  di  cui  debbono  essere   muniti   i
motoveicoli a tre ruote simmetrici, gli autoveicoli, i filoveicoli ed
i rimorchi, deve rispondere alle seguenti prescrizioni: 
    a) il dispositivo deve essere costituito da apparecchi muniti  di
lampade elettriche ad incandescenza. Gli apparecchi anteriori possono
essere incorporati mutuamente con la luce di posizione anteriore. Gli
apparecchi posteriori possono  essere  raggruppati  con  la  luce  di
posizione  posteriore,  con  l'indicatore  di  arresto   e   con   il
catadiottro. 
  La luce emessa deve essere lampeggiante con frequenza di  90  ±  30
periodi al minuto primo. Dopo  l'azionamento  del  comando  la  prima
accensione deve avvenire con un ritardo non superiore al secondo e la
prima estinzione non oltre 1,5 secondi. Il  rapporto  tra  la  durata
dell'accensione e quella dello spegnimento deve essere  compreso  fra
0,7 e 1,4. Detti requisiti debbono  essere  rispettati  in  tutte  le
condizioni di impiego. 
  L'inserzione non deve essere comandata dal  meccanismo  di  sterzo:
qualora questo  meccanismo  comandi  lo  spegnimento  il  dispositivo
all'uopo impiegato dovra' rispondere a norme indicate in  tabelle  di
unificazione a carattere definitivo. 
  Non e' ammesso l'impiego  di  indicatori  di  direzione  a  braccio
mobile o a scomparsa. 
  Non e' ammesso l'impiego di apparecchio  a  due  o  piu'  superfici
luminose che si accendano in tempi consecutivi; 
    b) quando non sia direttamente visibile dal conducente almeno  un
apparecchio per ogni lato del  veicolo,  occorre  un  dispositivo  di
controllo ottico o acustico; 
    c) negli autoveicoli, nei motoveicoli a tre  ruote  simmetrici  e
nei filoveicoli debbono esservi due  apparecchi  anteriorilaterali  e
due posteriori (fig. 171-a), oppure due anteriori, due posteriori,  e
due laterali (fig. 171-b). 
  Per i motoveicoli a tre ruote  simmetrici  e  per  gli  autoveicoli
aventi lunghezza non superiore a 3,60 m. e' ammessa  la  disposizione
indicata nella fig. 172 con i due apparecchi laterali. 
  Nei rimorchi debbono esservi due apparecchi posteriori (fig. 173). 
  In ogni caso il numero degli apparecchi  montati  da  un  lato  del
piano longitudinale verticale di simmetria del  veicolo  deve  essere
uguale a quello degli apparecchi montati dall'altro lato;  tutti  gli
apparecchi  applicati  da  uno   stesso   lato   debbono   funzionare
contemporaneamente; 
    d)  la  posizione  deve  essere  simmetrica  rispetto  al   piano
verticale di simmetria del veicolo. 
  Nel caso della fig. 171-a gli apparecchi anteriori laterali e,  nel
caso della fig. 171-b, quelli laterali debbono essere il piu'  avanti
possibile e in ogni caso non arretrati di oltre 1,8  m.  rispetto  al
limite anteriore della sagoma del veicolo. 
  Nel caso della fig. 172 la distanza  degli  apparecchi  dal  limite
anteriore della sagoma non deve essere  interiore  a  0,30  volte  la
lunghezza del veicolo ed egualmente la distanza dal limite posteriore
della sagoma non deve essere interiore a 0,30 volte la lunghezza  del
veicolo. 
  Nei caso dei rimorchi (fig. 173) la distanza degli  apparecchi  dal
limite posteriore della sagoma non deve essere superiore a 0,30 m. 
  In  ogni  caso  la  posizione  deve  essere  tale   da   rispettare
l'orientamento e le condizioni di visibilita' geometrica. 
  Qualora sulla parte anteriore o  posteriore  di  un  veicolo  siano
applicati contemporaneamente  piu'  apparecchi  di  segnalazione,  la
posizione relativa deve essere tale che gli indicatori  di  direzione
non siano interni rispetto ad alcuno degli altri apparecchi; 
    e) l'altezza dal suolo deve essere compresa entro  un  minimo  di
0,40 m. (per i motoveicoli 0,35) e un massimo di 1,50 metri; 
    f) ogni apparecchio deve trovarsi a non piu' di  0,30  metri  dal
limite laterale esterno della sagoma; la distanza tra due  apparecchi
simmetrici non deve essere inferiore a 0,60 m.; 
    g)   l'orientamento   deve   essere   tale   che   le   direzioni
corrispondenti alle massime  intensita'  della  luce  emessa  debbono
essere orizzontali e parallele all'asse longitudinale del veicolo; 
    h) la visibilita' geometrica deve essere  tale  che  non  vi  sia
ostacolo alla propagazione della luce tra il centro di un apparecchio
e l'occhio dell'osservatore situato nello spazio interno o un  diedro
a spigolo verticale passante per il detto centro e esterno a un  cono
avente per  asse  detto  spigolo,  entrambi  definiti  dagli  spigoli
indicati nelle figg. 171-a, 171-b, 172, 173; 
    i) l'intensita' della luce emessa  deve  raggiungere  i  seguenti
valori minimi entro i campi indicati, riferiti  all'asse  orizzontale
del veicolo e passante per il centro dell'apparecchio. 
  Per gli apparecchi posteriori indicati nelle  figg.  171-a,  171-b,
173. 
    - 15 candele nel campo ± 5° in verticale e ± 5° in orizzontale; 
    - 7 candele nei campo ± 5° in verticale e ± 20° in orizzontale; 
    - 0,30  candele  nel  campo  ±  15°  in  verticale  e  ±  30°  in
orizzontale; 
    - 0,5 candele in tutto il campo di visibilita' geometrica. 
  Per gli apparecchi anteriori indicati nella fig. 171-b. 
    - 15 candele nel campo ± 5° in verticale e ± 5° in orizzontale; 
    - 7 candele nel campo ± 5° in verticale e ± 5° in orizzontale; 
    - 0,30  candele  nel  campo  ±  15°  in  verticale  e  ±  30°  in
orizzontale; 
    - 0,05 candele in tutto il campo di  visibilita'  geometrica  Per
gli apparecchi anteriori-laterali indicati nella fig. 171-a. 
    - 15 candele nei campo ± 5° in verticale e ± 5° in orizzontale; 
    - 7 candele nel campo ± 5° in verticale e,  in  orizzontale,  20°
verso l'esterno del veicolo e 10° verso l'interno; 
    - 0,05 candele in tutto il campo di visibilita' geometrica. 
  Per gli apparecchi laterali indicati nella fig. 171-b. 
    - 0,30 candele in tutto il campo della visibilita' geometrica. 
  Per gli apparecchi laterali indicati nella fig. 172. 
    - 15 candele nel campo ± 5° in verticale e ± 5° in orizzontale; 
    - 7 candele nel campo ± 5° in verticale  e,  in  orizzontale,  5°
verso l'interno del veicolo e 20° verso l'esterno; 
    - 0,30 candele in tutto il campo di visibilita' geometrica. 
  In nessun caso l'intensita' della  luce  emessa  deve  superare  il
valore di 40 candele in direzione anteriore e di 200 Cd  nelle  altre
direzioni. 
  Le  intensita'  di  cui  sopra  s'intendono  misurate  con  lampada
permanentemente accesa; 
    l) il colore deve essere bianco per la luce emessa  in  direzione
anteriore (da 0° a ± 90° rispetto all'asse del veicolo) ed  arancione
in tutti  gli  altri  casi;  e'  consentita  la  proiezione  di  luce
arancione  in  tutte  le  direzioni  per  gli   apparecchi   laterali
complementari indicati nella fig. 171-b.