Art. 197. Esami di maturita' 1. A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturita', che e' esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturita' a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali. 2. Si sostiene altresi' un esame di Stato in unica sessione per il conseguimento del diploma di maturita' professionale e di maturita' d' arte applicata al termine dei corsi integrativi degli istituti professionali e, rispettivamente, degli istituti d'arte. 3. Il diploma di maturita' professionale e' equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con il decreto di cui all'articolo 205 e' stabilita la validita' dei titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell'impiego pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturita' d'arte applicata, e' riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 4. Possono sostenere gli esami di maturita' gli alunni degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso ovvero l'anno integrativo o l'ultimo degli anni integrativi istituiti presso gli istituti professionali o gli istituti d'arte statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, previa ammissione deliberata motivatamente dal consiglio di classe con almeno la meta' dei voti, sulla base di uno scrutinio finale inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultimo anno di corso, con la formulazione di un giudizio analitico sul profitto conseguito in ciascuna di dette materie. Agli alunni non ammessi e' comunicata, a loro richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio. 5. Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione e dimostri di avere adempiuto all'obbligo scolastico puo' chiedere di essere ammesso all'esame di maturita'. I candidati non considerati nel comma 4 sono sottoposti, per le materie per le quali non e' prevista specifica prova negli esami di maturita', a prove orali integrative dinanzi alla stessa commissione esaminatrice, tenendo conto del titolo di studio di cui il candidato e' provvisto. La commissione esaminatrice terra' altresi' conto di eventuali altre maturita' o abilitazioni precedentemente conseguite. 6. L'esame di maturita' ha come fine la valutazione globale della personalita' del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali. 7. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio. 8. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra quattro che gli vengono proposti e tende ad accertare le sue capacita' espressive e critiche; la seconda prova scritta, che per gli esami di maturita' tecnica, professionale e d' arte applicata, puo' essere grafica o scritto-grafica, e' indicata dal Ministero della pubblica istruzione entro il 10 maggio e verte su materie comprese nella tabella n. 1 allegata al presente testo unico. I casi in cui gli esami possano constare di una sola prova scritta sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 205, comma 1. 9. Nelle scuole in cui l'insegnamento si svolge in lingua diversa da quella italiana, le prove sono svolte nella rispettiva lingua. Nelle scuole delle Valli ladine le prove saranno svolte, a scelta dei candidati, in lingua italiana o in lingua tedesca. Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana, il Ministero provvede alla traduzione dei temi proposti nella rispettiva lingua d' insegnamento. 10. I temi sono inviati dal Ministero. Qualora essi non giungano tempestivamente, il presidente della commissione esaminatrice provvede a che ciascun commissario presenti una terna di temi mezz'ora prima dell'inizio della prova, estraendone a sorte quattro per la prima prova ed uno per la seconda. 11. La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente. 12. Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nell'ultimo anno, verte su concetti essenziali di due materie, scelte rispettivamente dal candidato e dalla commissione fra quattro indicate dal Ministero entro il 10 maggio, e comprende la discussione sugli elaborati. A richiesta del candidato il colloquio puo' svolgersi anche su un'ulteriore materia di insegnamento: in tal caso, il presidente puo' nominare, ove occorra, un membro aggregato, che ha solamente voto consultivo. Il colloquio, che e' collegiale, deve svolgersi alla presenza di almeno cinque componenti la commissione. 13. A conclusione dell'esame di maturita' viene formulato, per ciascun candidato, un motivato giudizio sulla base delle risultanze tratte dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato lavoratore studente puo', a sua discrezione, porre a disposizione della commissione copia del libretto di lavoro ed una dichiarazione dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge, la sua qualifica e l'orario di lavoro. 14. Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di maturita' espressa a maggioranza. A parita' di voti prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturita' e' integrato da una valutazione espressa da tutti i componenti la commissione, ciascuno dei quali assegna un punteggio compreso tra 6 e 10. Nel caso in cui della commissione facciano parte membri aggregati a pieno titolo, la valutazione complessiva e' rapportata a sessantesimi. Tale valutazione e' valida ad ogni effetto di legge. Per ciascun candidato maturo la commissione esprime anche la propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini della scelta degli studi universitari e, per la maturita' artistica e di arte applicata, ai fini della scelta degli studi nella facolta' di architettura o nell'accademia di belle arti. Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del punteggio ed alla valutazione sull'orientamento partecipa l'intera commissione. 15. I diplomi di maturita' recano il punteggio attribuito a ciascun candidato; il giudizio e la valutazione sull'orientamento vengono comunicati per iscritto a richiesta dell'interessato. 16. I candidati non maturi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti sono ammessi a ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni; gli altri candidati non maturi possono essere ammessi a frequentare l'ultima classe, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della commissione. 17. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dal Ministero prima della conclusione degli esami; per l'invio dei temi si seguono le modalita' di cui al comma 10. 18. La norma sul rinvio delle prove scritte per coloro che si trovino nell'assoluta impossibilita' di parteciparvi secondo il normale diario si applica anche agli altri tipi di esami previsti nel presente capo.