ART. 198 
                       (competenze dei comuni) 
 
   1. I comuni  concorrono,  nell'ambito  delle  attivita'  svolte  a
livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200  e
con le modalita' ivi previste, alla gestione dei  rifiuti  urbani  ed
assimilati.   Sino   all'inizio   delle   attivita'   del    soggetto
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorita'
d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la  gestione
dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo  smaltimento
in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
   2. I comuni concorrono a  disciplinare  la  gestione  dei  rifiuti
urbani con appositi regolamenti che, nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza, efficienza, efficacia ed economicita' e in coerenza  con
i piani d'ambito  adottati  ai  sensi  dell'articolo  201,  comma  3,
stabiliscono in particolare: 
    a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte
le fasi della gestione dei rifiuti urbani; 
    b) le modalita' del servizio di raccolta e trasporto dei  rifiuti
urbani; 
    c) le modalita' del conferimento, della raccolta differenziata  e
del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine  di  garantire
una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e  promuovere
il recupero degli stessi; 
    d) le norme atte a garantire una distinta  ed  adeguata  gestione
dei  rifiuti  urbani  pericolosi  e  dei  rifiuti  da  esumazione  ed
estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); 
    e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di  conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio  in  sinergia
con  altre  frazioni  merceologiche,  fissando  standard  minimi   da
rispettare; 
    f) le modalita' di esecuzione della  pesata  dei  rifiuti  urbani
prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; 
    g)  l'assimilazione,  per  qualita'  e  quantita',  dei   rifiuti
speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri  di  cui
all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le  definizioni
di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d). 
   3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia  ed
alle Autorita' d'ambito tutte  le  informazioni  sulla  gestione  dei
rifiuti urbani da esse richieste. 
   4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il proprio parere in
ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei  siti  inquinati
rilasciata dalle regioni. 
 
          Nota all'art. 198: 
              - L'art. 113,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
          agosto   2000,   n.   267   (Testo   unico   delle    leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali)   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.,  e'  il
          seguente: 
              «5.  L'erogazione  del  servizio  avviene  secondo   le
          discipline  di  settore  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
          servizio: 
                a) a  societa'  di  capitali  individuate  attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; 
                b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali   il   socio   privato   venga   scelto    attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad  evidenza  pubblica
          che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
          comunitarie in materia di concorrenza secondo le  linee  di
          indirizzo emanate  dalle  autorita'  competenti  attraverso
          provvedimenti o circolari specifiche; 
                c) a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico  a
          condizione che l'ente o  gli  enti  pubblici  titolari  del
          capitale sociale esercitino  sulla  societa'  un  controllo
          analogo a quello esercitato sui propri  servizi  e  che  la
          societa' realizzi la parte piu'  importante  della  propria
          attivita'  con  l'ente  o  gli   enti   pubblici   che   la
          controllano.».