(Norme-art. 198)
                              Art. 198 
               (Certificati che possono essere chiesti 
                          dall'interessato) 
  1. Oltre il certificato previsto dall'articolo 689 del  codice,  la
persona alla quale le iscrizioni del  casellario  si  riferiscono  ha
diritto di ottenere: 
    a) un certificato generale nel  quale  sono  riportate  tutte  le
iscrizioni esistenti a norma dell'articolo 686  del  codice,  escluse
quelle previste dall'articolo 689 comma 2 lettere a), b), c), d), e),
f), g) del codice; 
    b) un certificato civile nel quale sono riportate  le  iscrizioni
esistenti a norma dell'articolo 686 comma  1  lettere  b)  e  c)  del
codice  nonche'  i  provvedimenti  concernenti  le  pene   accessorie
portanti limitazioni alla capacita' del condannato.