Art. 198. Commissioni di esame 1. La commissione per gli esami di idoneita' e per gli esami integrativi e' nominata dal preside ed e' composta di docenti della classe cui il candidato aspira e di un docente della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di esame. Il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero presumibile dei candidati e non puo' mai essere inferiore a 3, compreso il presidente, che e' il preside od un docente da lui delegato. Il preside provvede alla sostituzione dei commissari che vengano, per qualsiasi ragione, a mancare. 2. La commissione per gli esami finali della scuola magistrale e' composta dai docenti della scuola ed e' presieduta da un preside o docente scelto dal Ministero della pubblica istruzione tra le categorie indicate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 205, comma 1. 3. La commissione per gli esami di maturita' e' nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed e' composta dal presidente e da cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto che ha curato la preparazione dei candidati. Il membro interno piu' anziano per servizio in ciascuna commissione e' anche membro effettivo per i privatisti. 4. Il presidente della commissione di cui al comma 3 e' scelto nelle seguenti categorie: a) docenti universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo; b) ricercatori universitari confermati, liberi docenti incaricati o assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purche' appartengano a settori scientifico-disciplinari cui sono riferibili le materie attinenti all'esame ovvero siano stati docenti di ruolo di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati; c) provveditori agli studi a riposo purche' provenienti dall'insegnamento o dal ruolo dei presidi degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; d) presidi di ruolo o a riposo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore statali o pareggiati; e) docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, statali o pareggiati, che da almeno un anno siano stati compresi in una graduatoria di merito nei concorsi a preside di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame per merito distinto ed il cui insegnamento di cattedra si svolga nell'ultimo triennio o quadriennio che prepara all'esame di maturita'. In caso di assoluta necessita', il Ministro puo' derogare alle limitazioni previste dalla lettera b) circa l'utilizzazione dei liberi docenti, fermo restando il criterio del settore scientifico-disciplinare attinente all'esame. 5. I membri della commissione giudicatrice degli esami di maturita' sono scelti tra i docenti di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore o tra i docenti abilitati che abbiano insegnato negli stessi istituti e scuole per almeno un anno le materie su cui verte l'esame. Per il membro interno si deroga a detti requisiti quando manchino docenti di ruolo o abilitati tra i docenti della classe. 6. Il presidente delle commissioni degli esami di maturita' nei licei artistici e' scelto, oltre che nella categoria indicata alla lettera a) del comma 4, anche tra i ricercatori universitari confermati, i liberi docenti incaricati od assistenti universitari del ruolo ad esaurimento purche' appartengano a settori scientifico-disciplinari attinenti all'esame, ovvero siano stati docenti di ruolo dei licei artistici statali o pareggiati, nonche' tra i docenti di ruolo delle accademie di belle arti e tra i docenti di ruolo dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle arti e tra i docenti supplenti annuali che insegnino da almeno un biennio le materie su cui verte l'esame; i commissari per le materie culturali sono scelti tra i docenti di ruolo dei licei artistici e tra i docenti di cui al comma 5. 7. Nelle commissioni di maturita' per gli istituti tecnici e professionali, un membro puo' essere scelto dal Ministro tra gli estranei all'insegnamento, purche' munito del titolo di studio attinente all'indirizzo specifico cui si riferisce l'esame e sia fornito di particolare competenza nel corrispondente settore tecnico; nelle medesime commissioni, limitatamente alle materie tecnico-professionali, in caso di necessita' e di urgenza, si puo' prescindere dal requisito dell'abilitazione. 8. In caso di necessita' e' data facolta' al presidente di nominare membri aggregati, a pieno titolo, per le materie per le quali non risultino nominati membri effettivi. 9. Nella sua prima riunione la commissione elegge il vice presidente. Ad ogni commissione giudicatrice di esame di maturita' sono assegnati, di regola, non piu' di ottanta candidati. 10. Concluse le operazioni di nomina dei presidenti e dei membri delle commissioni degli esami di maturita', il Ministro della pubblica istruzione trasmette l'elenco dei docenti, i quali, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi dalla nomina, ai vari provveditorati agli studi di appartenenza dei richiedenti. Nel caso in cui dopo le nomine intervenissero rinunce, i provveditorati agli studi nominano i sostituti dei presidenti e dei commissari che ne abbiano fatto domanda - ove possibile - nell'ambito degli elenchi trasmessi.