Art. 198 
 
 
     (Norme di partecipazione alla gara del contraente generale) 
 
  1. I soggetti aggiudicatori hanno facolta' di  richiedere,  per  le
singole gare: 
  a) che l'offerente dimostri l'assenza dei motivi di  esclusione  di
cui all'articolo 80; nei confronti dell'aggiudicatario la verifica di
sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata; 
  b) che l'offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee
dichiarazioni bancarie,  l  disponibilita'  di  risorse  finanziarie,
rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da realizzare; 
  c)  che  sia  dimostrato  il  possesso,  da  parte  delle   imprese
affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della
capacita' tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti
economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto  da
redigere. 
  2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese  collegate  ai
sensi dell'articolo 7. E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere
alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero
di concorrere alla gara anche in forma individuale,  qualora  abbiano
partecipato alla gara medesima in  associazione  o  consorzio,  anche
stabile. 
  3.  I  contraenti  generali  dotati  della  adeguata  e  competente
classifica di qualificazione per la partecipazione alle gare, possono
partecipare alla gara in associazione o consorzio con  altre  imprese
purche' queste ultime siano ammesse,  per  qualunque  classifica,  al
sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili,  per  qualunque
classifica.  Le  imprese  associate  o  consorziate  concorrono  alla
dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.