ART. 199
                          (piani regionali)

   1.  Le  regioni,  sentite  le  province,  i  comuni  e, per quanto
riguarda  i rifiuti urbani, le Autorita' d'ambito di cui all'articolo
201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli
177,  178,  179, 180, 181 e 182 ed in conformita' ai criteri generali
stabiliti dall'articolo 195, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti
dal  presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei
rifiuti  assicurando adeguata pubblicita' e la massima partecipazione
dei cittadini, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   2. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono misure tese
alla  riduzione delle quantita', dei volumi e della pericolosita' dei
rifiuti.
   3. I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre:
    a)  le  condizioni  ed  i  criteri  tecnici in base ai quali, nel
rispetto  delle  disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la
gestione  dei  rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere
localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
    b)  la  tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e
di  recupero  dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo
conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi  all'interno  degli  ambiti  territoriali  ottimali di cui
all'articolo  200,  nonche' dell'offerta di smaltimento e di recupero
da parte del sistema industriale;
    c)  la delimitazione di ogni singolo ambito territoriale ottimale
sul  territorio  regionale,  nel  rispetto  delle  linee guida di cui
all'articolo 195, comma 1, lettera m);
    d)  il  complesso delle attivita' e dei fabbisogni degli impianti
necessari  a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri
di trasparenza, efficacia, efficienza, economicita' e autosufficienza
della  gestione  dei  rifiuti  urbani  non  pericolosi all'interno di
ciascuno  degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200,
nonche'  ad  assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi
prossimi  a  quelli  di  produzione  al fine di favorire la riduzione
della movimentazione di rifiuti;
    e)   la   promozione   della  gestione  dei  rifiuti  per  ambiti
territoriali   ottimali  attraverso  una  adeguata  disciplina  delle
incentivazioni,  prevedendo  per  gli  ambiti piu' meritevoli, tenuto
conto   delle   risorse   disponibili  a  legislazione  vigente,  una
maggiorazione di contributi; a tal fine le regioni possono costituire
nei propri bilanci un apposito fondo;
    f)   le  prescrizioni  contro  l'inquinamento  del  suolo  ed  il
versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali
che  comunque  possano  incidere  sulla  qualita'  dei  corpi  idrici
superficiali  e  sotterranei, nel rispetto delle prescrizioni dettate
ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera f);
    g)  la  stima  dei  costi  delle  operazioni  di  recupero  e  di
smaltimento dei rifiuti urbani;
    h) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle
aree  non  idonee  alla  localizzazione  degli impianti di recupero e
smaltimento  dei  rifiuti  nonche'  per l'individuazione dei luoghi o
impianti  adatti  allo  smaltimento  dei  rifiuti,  nel  rispetto dei
criteri generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera p);
    i)  le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed
a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
    l)  le  iniziative  dirette a favorire il recupero dai rifiuti di
materiali e di energia;
    m)  le  misure  atte  a  promuovere  la  regionalizzazione  della
raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
    n)  i  tipi, le quantita' e l'origine dei rifiuti da recuperare o
da  smaltire,  suddivisi per singolo ambito territoriale ottimale per
quanto riguarda i rifiuti urbani;
    o)  la  determinazione,  nel rispetto delle norme tecniche di cui
all'articolo  195,  comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per
rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all'articolo 225,
comma 6;
    p)  i  requisiti  tecnici  generali  relativi  alle  attivita' di
gestione  dei  rifiuti  nel  rispetto  della  normativa  nazionale  e
comunitaria.
   4.  Il  piano  regionale di gestione dei rifiuti e' coordinato con
gli   altri  strumenti  di  pianificazione  di  competenza  regionale
previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
   5.  Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per
la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
    a)  l'ordine di priorita' degli interventi, basato su un criterio
di  valutazione  del rischio elaborato dall'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
    b)    l'individuazione   dei   siti   da   bonificare   e   delle
caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
    c)  le  modalita'  degli  interventi  di  bonifica  e risanamento
ambientale,  che  privilegino prioritariamente l'impiego di materiali
provenienti da attivita' di recupero di rifiuti urbani;
    d) la stima degli oneri finanziari;
    e) le modalita' di smaltimento dei materiali da asportare.
   6.  L'approvazione  del  piano  regionale  o il suo adeguamento e'
requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.
   7.  La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data
di  entrata  in  vigore  della parte quarta del presente decreto; nel
frattempo, restano in vigore i piani regionali vigenti.
   8.  In  caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di
accertata   inattivita',  il  Ministro  dell'ambiente  e  tutela  del
territorio diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro
un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in
via  sostitutiva,  i  provvedimenti  necessari  alla  elaborazione  e
approvazione del piano regionale.
   9.  Qualora  le autorita' competenti non realizzino gli interventi
previsti dal piano regionale nei termini e con le modalita' stabiliti
e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione
del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio
diffida  le  autorita' inadempienti a provvedere entro un termine non
inferiore a centottanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
Ministro  puo'  adottare,  in  via sostitutiva, tutti i provvedimenti
necessari  e  idonei  per l'attuazione degli interventi contenuti nel
piano. A tal fine puo' avvalersi anche di commissari"ad acta".
   10.   I  provvedimenti  di  cui  al  comma  9  possono  riguardare
interventi finalizzati a:
    a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
    b)  provvedere  al  reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli
imballaggi conferiti al servizio pubblico;
    c)  favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini
del riciclaggio e recupero degli stessi;
    d)  favorire  la  realizzazione  e  l'utilizzo di impianti per il
recupero dei rifiuti solidi urbani.
   11. Le regioni, sentite le province interessate, d'intesa tra loro
o  singolarmente,  per  le  finalita'  di  cui  alla parte quarta del
presente  decreto provvedono all'aggiornamento del piano nonche' alla
programmazione  degli  interventi attuativi occorrenti in conformita'
alle  procedure  e  nei limiti delle risorse previste dalla normativa
vigente.
   12.  Sulla  base di appositi accordi di programma stipulati con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  d'intesa  con la regione
interessata,  possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 214
e  216,  la  costruzione  e  l'esercizio,  oppure  il solo esercizio,
all'interno di insediamenti industriali esistenti, di impianti per il
recupero  di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale, qualora
ricorrano le seguenti condizioni:
    a)  siano  riciclati  e  recuperati  come  materia  prima rifiuti
provenienti  da  raccolta  differenziata,  sia  prodotto  compost  da
rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
    b)  siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 214 e
216;
    c)   siano   utilizzate   le   migliori   tecnologie   di  tutela
dell'ambiente;
    d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.