Art. 199.
                        Campo di applicazione

  1.  Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute
e  della  sicurezza  dei lavoratori che sono esposti o possono essere
esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei
soggetti  indicati  all'articolo 3,  comma 2,  del  presente  decreto
legislativo  le  disposizioni del presente capo sono applicate tenuto
conto  delle  particolari  esigenze  connesse  al servizio espletato,
quali individuate dai decreti ivi previsti.