Art. 199 
 
                Certificato di ultimazione dei lavori 
 
                   (art. 172, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta
ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i  necessari
accertamenti in contraddittorio con  l'esecutore  e  rilascia,  senza
ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante
l'avvenuta  ultimazione  in  doppio  esemplare,  seguendo  le  stesse
disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni  caso  alla
data di scadenza prevista  dal  contratto  il  direttore  dei  lavori
redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione
sullo stato dei lavori. 
    2. Il certificato di ultimazione puo' prevedere l'assegnazione di
un termine perentorio,  non  superiore  a  sessanta  giorni,  per  il
completamento di lavorazioni di piccola entita', accertate  da  parte
del direttore dei lavori come del tutto  marginali  e  non  incidenti
sull'uso e sulla funzionalita' dei lavori.  Il  mancato  rispetto  di
questo termine comporta l'inefficacia del certificato di  ultimazione
e la  necessita'  di  redazione  di  nuovo  certificato  che  accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.