(Norme-art. 199)
                              Art. 199 
               (Recupero delle spese del procedimento) 
  1. Le spese del procedimento anticipate dall'erario sono recuperate
per intero. Tuttavia, le imposte di bollo, i diritti di  cancelleria,
i diritti  e  le  indennita'  di  trasferta  spettanti  all'ufficiale
giudiziario, le spese postali e  telegrafiche  per  la  notificazione
degli atti a richiesta dell'ufficio o per  l'invio  dell'informazione
di garanzia e il diritto di chiamata di causa sono  recuperati  nella
misura fissa stabilita con regolamento del ministro delle finanze, di
concerto con il  ministro  di  grazia  e  giustizia.  Il  regolamento
determina la misura stessa, con riferimento al numero  degli  atti  e
delle attivita' mediamente compiute in ciascun procedimento  e  delle
disposizioni di legge che regolano l'imposizione; fissa  altresi'  le
percentuali e le modalita' di ripartizione delle somme in questione.