Art. 199.
Norme comuni agli esami di maturita', di abilitazione, di qualifica e
di licenza di maestro d'arte
1. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il
corrispondente esame di maturita' o, a seconda del corso di studi, di
qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni dei ginnasi-licei
classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti
magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonche' degli
istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio
finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non
meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la
particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento
di educazione fisica.
2. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno
rispetto all'intervallo prescritto, gli esami di cui al comma 1 e'
concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso
anno solare o nel seguente, purche', se alunni di istituto o scuola
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la
promozione all'ultima classe per scrutinio finale.
3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto
all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2.
4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al comma 1 non
sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso
grado.
5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o
alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturita' e quelli
di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, oltre che
negli istituti e scuole statali, negli istituti e scuole legalmente
riconosciuti dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, che siano sedi
degli esami di Stato.
6. Ai fini del rilascio dei diplomi e documenti scolastici, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 187. Il certificato
sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di licenza e
di maturitaerilasciato dal provveditore agli studi.