Art. 199. 
Norme comuni agli esami di maturita', di abilitazione, di qualifica e
                    di licenza di maestro d'arte 
 
  1.  Possono  sostenere,  nella  sessione  dello  stesso  anno,   il
corrispondente esame di maturita' o, a seconda del corso di studi, di
qualifica,  di  licenza  di  maestro   d'arte   e   di   abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne gli  alunni  dei  ginnasi-licei
classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli  istituti
magistrali, degli istituti tecnici  e  professionali,  nonche'  degli
istituti d'arte e  delle  scuole  magistrali,  che,  nello  scrutinio
finale, per la promozione all'ultima classe,  abbiano  riportato  non
meno  di  otto  decimi  in  ciascuna  materia,  ferma   restando   la
particolare disciplina concernente la  valutazione  dell'insegnamento
di educazione fisica. 
  2. Il beneficio  di  sostenere,  con  l'abbreviazione  di  un  anno
rispetto all'intervallo prescritto, gli esami di cui al  comma  1  e'
concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva  nello  stesso
anno solare o nel seguente, purche', se alunni di istituto  o  scuola
statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito  la
promozione all'ultima classe per scrutinio finale. 
  3. Non sono concesse altre abbreviazioni dell'intervallo prescritto
all'infuori di quelle indicate nei commi 1 e 2. 
  4. I candidati respinti in uno degli esami di cui al  comma  1  non
sono ammessi a sostenere, nello stesso anno, altro esame dello stesso
grado. 
  5. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio  o
alla vita religiosa possono sostenere gli esami di maturita' e quelli
di abilitazione all'insegnamento  nelle  scuole  materne,  oltre  che
negli istituti e scuole statali, negli istituti e  scuole  legalmente
riconosciuti dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, che siano  sedi
degli esami di Stato. 
  6. Ai fini del rilascio dei  diplomi  e  documenti  scolastici,  si
applicano le disposizioni di cui  all'articolo  187.  Il  certificato
sostitutivo del diploma di abilitazione, di qualifica, di  licenza  e
di maturitaerilasciato dal provveditore agli studi.