Art. 199 
 
 
  (Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale) 
 
  1. La  attestazione  del  possesso  dei  requisiti  dei  contraenti
generali e' rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo  197  ed
e' definita nell'ambito del sistema di  qualificazione  previsto  dal
medesimo articolo. 
  2.  In  caso  di  ritardo  nel  rilascio,  imputabile   alla   SOA,
l'attestazione scaduta resta valida,  ai  fini  della  partecipazione
alle gare e per la sottoscrizione dei contratti, fino al momento  del
rilascio di quella rinnovata. 
  3. Le  attestazioni  del  possesso  dei  requisiti  rilasciate  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono valide sino  alla
scadenza naturale. 
  4. Il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede,
altresi', a rilasciare  l'attestazione  di  cui  al  comma  1,  sulle
richieste pervenute alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice, nonche' quelle che perverranno  fino  all'entrata  in  vigore
delle linee guida di cui all'articolo 197.