Art. 2.
                Classificazione dei datori di lavoro
  1.  I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono
classificati  nelle  gestioni  individuate  all'articolo  1  ai sensi
dell'articolo  49  della  legge  9 marzo  1989,  n.  88, e successive
modificazioni e integrazioni.
  2.  Per  i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della
legge  9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni
e  per  i  soggetti  non  classificabili  ai  sensi  del  comma 1, la
classificazione e' disposta dall'INAIL.
  3.  Avverso  i  provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 e' dato
ricorso al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via
definitiva,  con  la  procedura  indicata  nell'articolo 45 del testo
unico.
  4.  I  datori  di  lavoro  devono denunciare all'INAIL le modifiche
soggettive   ed   oggettive   che   comportino  la  variazione  della
classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo
12 del testo unico.
 
          Note all'art. 2:
              - L'art. 9 del testo unico n. 1124/1965 e' il seguente:
              "Art.   9.   -   I   datori  di  lavoro  soggetti  alle
          disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti
          privati  o  pubblici,  compresi lo Stato e gli enti locali,
          che  nell'esercizio  delle  attivita'  previste dall'art. 1
          occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.
              Agli   effetti   del   presente  titolo,  sono  inoltre
          considerati datori di lavoro:
                le   societa'   cooperative  e  ogni  altro  tipo  di
          societa',  anche  di fatto, comunque denominata, costituite
          totalmente  o in parte da prestatori d'opera, nei confronti
          dei  propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n.
          7) dell'art. 4;
                le   compagnie  portuali  nei  confronti  dei  propri
          iscritti,  adibiti  alle  operazioni  di  imbarco,  sbarco,
          trasbordo,  deposito  e  movimento  in genere di merci o di
          materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati
          di lavoratori, nei confronti dei propri componenti;
                gli  armatori  delle  navi o coloro che sono ritenuti
          tali   dalla   legge,  nei  confronti  degli  addetti  alla
          navigazione e alla pesca marittima;
                le     societa'     concessionarie     dei    servizi
          radiotelegrafici    di    bordo,    nei    confronti    dei
          radiotelegrafisti  di bordo, non assunti direttamente dagli
          armatori;
                le  scuole  o gli istituti di istruzione di qualsiasi
          ordine  e  grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi
          di  qualificazione  o  riqualificazione  professionale o di
          addestramento  professionale  anche aziendali o di cantieri
          scuola,  nei  confronti  delle  persone  nei  limiti di cui
          all'art. 4, n. 5);
                le  case  di  cura,  gli  ospizi,  gli  ospedali, gli
          istituti  di  assistenza e beneficenza, nei confronti delle
          persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8);
                gli  istituti  e gli stabilimenti di prevenzione e di
          pena,  nei  confronti  delle  persone  e  nei limiti di cui
          all'art. 4, n. 9);
                gli  appaltatori e i concessionari di lavori, opere e
          servizi,  anche  se  effettuati  per  conto dello Stato, di
          regioni, di province, di comuni o di altri enti pubblici.
              Sono  considerati datori di lavoro, nei confronti delle
          persone  addette  all'impiego  delle macchine, apparecchi o
          impianti,   coloro   che   eserciscono   le  macchine,  gli
          apparecchi  o  gli  impianti  o che li facciano esercire da
          loro incaricati.
              I  prestatori d'opera occupati in vioazione dei divieti
          posti  dalla  legge  23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di
          lavoro  di  cui  al  presente  articolo, sono considerati a
          tutti  gli effetti del presente decreto alle dipendenze del
          datore  di  lavoro  che  abbia effettivamente utilizzato le
          loro prestazioni.
              L'obbligo  assicurativo  ricorre  per  coloro  i  quali
          direttamente     e    per    proprio    conto    adibiscano
          complessivamente,  anche se non contemporaneamente, piu' di
          tre  persone  nei  lavori previsti dall'art. 1 del presente
          decreto.  Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti
          di  lavori  previsti dal primo e secondo comma dell'art. 1;
          di   lavori   di  costruzione,  manutenzione,  riparazione,
          demolizione   di   opere   edili,  nonche'  di  rifinitura,
          pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di
          impalcature  o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo
          a  cielo  aperto  in  sotterraneo;  di  lavori di qualsiasi
          genere  eseguiti  con uso di mine; di servizio di vigilanza
          privata;   di   allevamento,  riproduzione  e  custodia  di
          animali;  di  allestimento,  prova,  esecuzione di pubblici
          spettacoli,  o  allestimento  ed  esercizio  di  parchi  di
          divertimento".
              - L'art. 49 della citata legge n. 88/1989 cosi' recita:
              "Art.  49 (Classificazione dei datori di lavoro ai fini
          previdenziali  ed  assistenziali).  - 1. La classificazione
          dei  datori  di  lavoro disposta dall'istituto ha effetto a
          tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed e' stabilita
          sulla base dei seguenti criteri:
                a)    settore    industria,    per    le   attivita':
          manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e
          distribuzione  dell'energia,  gas  ed acqua; dell'edilizia;
          dei    trasporti    e   comunicazioni;   delle   lavanderie
          industriali;  della pesca; dello spettacolo; nonche' per le
          relative attivita' ausiliarie;
                b) settore  artigianato, per le attivita' di cui alla
          legge 8 agosto 1985, n. 443;
                c) settore  agricoltura,  per  le  attivita'  di  cui
          all'art.  2135  del codice civile ed all'art. 1 della legge
          20 novembre 1986, n. 778;
                d) settore  terziario, per le attivita': commerciali,
          ivi    comprese    quelle    turistiche;   di   produzione,
          intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari;
          per  le  attivita' professionali ed artistiche; nonche' per
          le relative attivita' ausiliarie;
                e) credito,   assicurazione   e   tributi,   per   le
          attivita':    bancarie    e   di   credito;   assicurative;
          esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
              2.  I  datori  di  lavoro  che  svolgono  attivita' non
          rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel
          settore "attivita' varie"; qualora non abbiano finalita' di
          lucro  sono  esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla
          Cassa  unica assegni familiari, a condizione che assicurino
          ai  propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori
          a quelli previsti dalla legge.
              3.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  sara'  stabilito  a  quale dei settori
          indicati  nel  precedente  comma si debbano aggregare, agli
          effetti  previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro
          che   svolgono  attivita'  plurime  rientranti  in  settori
          diversi.  Restano comunque validi gli inquadramenti gia' in
          atto   nei   settori   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'agricoltura   o   derivanti   da   leggi   speciali  o
          conseguenti  a  decreti  emanati  ai sensi dell'art. 34 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
          797".
              -  L'art.  45  del  testo  unico  n.  1124/1965  e'  il
          seguente:
              "Art.  45.  -  I  ricorsi del datore di lavoro contro i
          provvedimenti  dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro riguardanti l'applicazione
          delle  tariffe dei premi debbono pervenire alla commissione
          di  cui  all'art.  39 non oltre il termine di trenta giorni
          dalla   data   di   ricevimento   della  comunicazione  dei
          provvedimenti stessi.
              Il  datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del
          presente  articolo, deve effettuare il versamento dei premi
          di  assicurazione,  nel caso di prima applicazione, in base
          al  tasso medio di tariffa, e, negli altri casi, in base al
          tasso  in  vigore  alla  data del provvedimento che ha dato
          luogo   al  ricorso,  salvo  conguaglio  per  la  eventuale
          differenza  tra  la  somma  versata  e  quella  che risulti
          dovuta.  Su  detta differenza il datore di lavoro e' tenuto
          al  pagamento  di una somma in ragione d'anno pari al tasso
          di interesse di differimento e di dilazione di cui all'art.
          13  del  decreto-legge  29 luglio 1981, n. 402, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
          successive modificazioni ed integrazioni".
              -  L'art.  12  del  testo  unico  n.  1124/1965  e'  il
          seguente:
              "Art.   12.   -   I  datori  di  lavoro  soggetti  alle
          disposizioni   del   presente   titolo  debbono  denunciare
          all'istituto   assicuratore,  almeno  cinque  giorni  prima
          dell'inizio  dei  lavori, la natura dei lavori stessi ed in
          particolare   le   lavorazioni  specificate  nella  tabella
          allegato  n.  4  al  presente  decreto  per l'assicurazione
          contro   le   malattie  professionali,  e  debbono  fornire
          all'istituto  medesimo  tutti gli elementi e le indicazioni
          che  siano da esso richiesti per la valutazione del rischio
          e la determinazione del premio di assicurazione.
              Quando per la natura dei lavori o per la necessita' del
          loro   inizio  non  fosse  possibile  fare  detta  denuncia
          preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro
          entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori.
              I   datori  di  lavoro  debbono,  altresi',  denunciare
          all'istituto  assicuratore  le  successive modificazioni di
          estensione   e   di   natura   del   rischio  gia'  coperto
          dall'assicurazione  e  la  cessazione della lavorazione non
          oltre  l'ottavo  giorno da quello in cui le modificazioni o
          variazioni  suddette  si sono verificate. Per le imprese di
          trasporto   la   denuncia   non   e'   rchiesta  quando  la
          modificazione  del  rischio  si verifica durante il viaggio
          indipendentemente dalla volonta' del datore di lavoro.
              Il  datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia
          delle  variazioni riguardanti l'individuazione del titolare
          dell'azienda,  il domicilio e la residenza di esso, nonche'
          la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale
          le variazioni si sono verificate.
              In  caso  di  ritardata  denuncia  della cessazione del
          lavoro l'obbligo del pagamento del premio di assicurazione,
          nella  misura  in  precedenza  dovuta,  si  estende fino al
          decimo giorno successivo a quello della cessazione".