Art. 2.
                   (Operazioni finanziarie in oro)
1.  L'esercizio  in  via professionale di attivita' aventi ad oggetto
operazioni  finanziarie sull'oro, rappresentato o meno da titoli, ivi
comprese   le   monete   d'oro,  e'  riservato  alle  banche  e  agli
intermediari  abilitati,  ai  sensi  dell'articolo 18 del testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato
con  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, all'effettuazione
dei servizi di investimento.
2.  Quando  le operazioni di cui al comma 1 danno luogo alla consegna
materiale  dell'oro, le medesime operazioni sono soggette all'obbligo
di dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 2.
 
          Nota all'art. 2:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del  decreto
          legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, (Testo unico, delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
          52):
              "Art. 18 (Soggetti). - 1. L'esercizio professionale nei
          confronti  del  pubblico  dei  servizi  di  investimento e'
          riservato alle imprese di investimento e alle banche.
              2.  Le  societa'  di  gestione  del  risparmio  possono
          prestare  professionalmente  nei  confronti del pubblico il
          servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lettera d).
              3.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario possono
          esercitare  professionalmente  nei  confronti del pubblico,
          nei  casi e alle condizioni stabiliti dalla Banca d'Italia,
          sentita  la  CONSOB,  i  servizi  previsti dall'articolo 1,
          comma   5,   lettera   a),   limitatamente  agli  strumenti
          finanziari  derivati, nonche' dall'art. 1, comma 5, lettera
          c).
              4.   Le  SIM  possono  prestare  professionalmente  nei
          confronti   del   pubblico  i  servizi  accessori  e  altre
          attivita'   finanziarie,   nonche'   attivita'  connesse  o
          strumentali.  Sono  salve  le riserve di attivita' previste
          dalla legge.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, con regolamento adottato sentite
          la Banca d'Italia e la CONSOB:
                a) puo'   individuare,   al   fine   di  tener  conto
          dell'evoluzione  dei  mercati  finanziari  e delle norme di
          adattamento  stabilite  dalle  autorita' comunitarie, nuove
          categorie   di   strumenti  finanziari,  nuovi  servizi  di
          investimento  e  nuovi  servizi  accessori, indicando quali
          soggetti   sottoposti  a  forme  di  vigilanza  prudenziale
          possono esercitare i nuovi servizi;
                b) adotta  le  norme  di attuazione e di integrazione
          delle  riserve di attivita' previste dal presente articolo,
          nel rispetto delle disposizioni comunitarie".