Art. 2 Qualifiche 1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, la carriera prefettizia si articola nelle qualifiche di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto, alle quali corrisponde l'esercizio delle funzioni indicate nell'allegata tabella B. Detta tabella, limitatamente alla individuazione delle funzioni proprie di ciascuna qualifica, puo' essere modificata, in relazione a sopravvenute esigenze connesse all'attuazione dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera e' attribuita, per il periodo di frequenza del corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di consigliere. 3. La dotazione organica del personale della carriera prefettizia e' stabilita nella tabella B di cui al comma 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui e' entrato in vigore il suddetto decreto, la dotazione organica dei viceprefetti, come stabilita dalla allegata tabella B, e' incrementata di ottantotto unita'. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, si applica alla dotazione organica dei prefetti come determinata dalla medesima tabella B.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vedasi nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (per l'argomento, vedasi nelle note all'art. 1): "3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni". - Si riporta il testo dell'art. 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato): "Art. 237 (Collocamento a disposizione dei prefetti). - I Prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio. I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso. I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico". - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attivita' informative e investigative nella lotta contro la criminalita' organizzata): "Art. 3-bis (Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalita' organizzata). - 1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 15 per cento della dotazione organica, puo' essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'art. 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e in deroga ai limiti temporali ivi previsti. 2. In relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di dirigenti generali della Polizia di Stato, nel numero massimo di cinque unita', puo' essere collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per il SISDE dalle disposizioni vigenti".