Art. 2
                             Qualifiche

  1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti
di  cui  all'articolo 1, comma 1, la carriera prefettizia si articola
nelle  qualifiche  di prefetto, viceprefetto e viceprefetto aggiunto,
alle   quali   corrisponde   l'esercizio   delle   funzioni  indicate
nell'allegata   tabella   B.   Detta   tabella,   limitatamente  alla
individuazione  delle  funzioni  proprie  di ciascuna qualifica, puo'
essere  modificata,  in  relazione  a  sopravvenute esigenze connesse
all'attuazione  dei  decreti  legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n.
303,  con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 4,
del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  2.   Ai   vincitori  del  concorso  di  accesso  alla  carriera  e'
attribuita,  per  il  periodo  di  frequenza  del corso di formazione
iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di consigliere.
  3.  La  dotazione organica del personale della carriera prefettizia
e' stabilita nella tabella B di cui al comma 1. In relazione a quanto
previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  303,  a  decorrere  dalla data di inizio della legislatura
successiva  a quella in cui e' entrato in vigore il suddetto decreto,
la dotazione organica dei viceprefetti, come stabilita dalla allegata
tabella B, e' incrementata di ottantotto unita'.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 237 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  l'aliquota
percentuale  di  cui  all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre
1991,  n.  345,  convertito  dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, si
applica  alla  dotazione organica dei prefetti come determinata dalla
medesima tabella B.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il  testo  dell'art.  11,  comma  4, del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  vedasi  nelle note
          all'art. 1.
              - Per  il  testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedasi nelle note all'art. 1.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  3, del
          decreto   legislativo   30 luglio   1999,   n.   303   (per
          l'argomento, vedasi nelle note all'art. 1):
              "3.  A decorrere dalla data di inizio della legislatura
          successiva  a  quella  in  cui il presente decreto entra in
          vigore,  sono  trasferiti al Ministero dell'interno, con le
          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
          svolti   dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo  nelle
          regioni".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 237 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato):
              "Art. 237 (Collocamento a disposizione dei prefetti). -
          I  Prefetti  della Repubblica possono, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, essere collocati a disposizione
          del    Ministero   dell'interno,   quando   sia   richiesto
          dall'interesse del servizio.
              I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere
          per  tre  anni,  salvo  quando siano investiti di incarichi
          speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae
          per tutta la durata dell'incarico stesso.
              I  prefetti  a  disposizione  non  possono  eccedere il
          numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico".
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          29 ottobre 1991, n. 345, convertito dalla legge 30 dicembre
          1991,  n.  410  (Disposizioni  urgenti per il coordinamento
          delle  attivita'  informative  e  investigative nella lotta
          contro la criminalita' organizzata):
              "Art.  3-bis  (Personale a disposizione per le esigenze
          connesse  alla  lotta  alla criminalita' organizzata). - 1.
          Per  le  esigenze  connesse  allo  svolgimento  dei compiti
          affidati  all'Alto  commissario  per il coordinamento della
          lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa
          e  per  quelle  connesse  all'attuazione  del decreto-legge
          31 maggio  1991,  n.  164,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  22 luglio  1991,  n.  221,  su  proposta  del
          Ministro  dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite
          massimo  del  15  per  cento della dotazione organica, puo'
          essere  collocata  a disposizione, oltre a quella stabilita
          dall'art.   237   del   testo   unico   delle  disposizioni
          concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          10 gennaio  1957,  n. 3 e in deroga ai limiti temporali ivi
          previsti.
              2.  In  relazione a quanto stabilito dall'art. 2, comma
          1, su proposta del Ministro dell'interno, un contingente di
          dirigenti  generali  della  Polizia  di  Stato,  nel numero
          massimo   di   cinque  unita',  puo'  essere  collocato  in
          posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri, anche in eccedenza all'organico previsto per
          il SISDE dalle disposizioni vigenti".