Art. 2.
                     (Diritto alle prestazioni).
1.  Hanno  diritto  di  usufruire delle prestazioni e dei servizi del
sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali  i  cittadini
italiani  e,  nel  rispetto  degli  accordi  internazionali,  con  le
modalita'  e  nei  limiti  definiti  dalle  leggi  regionali, anche i
cittadini   di  Stati  appartenenti  all'Unione  europea  ed  i  loro
familiari,  nonche' gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo
41  del  testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.  Ai  profughi,  agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le
misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera
h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2.  Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere
di  universalita'.  I  soggetti  di cui all'articolo 1, comma 3, sono
tenuti  a  realizzare  il  sistema  di  cui  alla  presente legge che
garantisce   i   livelli   essenziali   di   prestazioni,   ai  sensi
dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a
beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della
presente legge, nonche' delle pensioni sociali di cui all'articolo 26
della  legge  30  aprile  1969, n. 153, e successive modificazioni, e
degli  assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
3.  I soggetti in condizioni di poverta' o con limitato reddito o con
incapacita' totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per
inabilita'   di   ordine   fisico  e  psichico,  con  difficolta'  di
inserimento  nella  vita  sociale  attiva  e  nel mercato del lavoro,
nonche'   i   soggetti   sottoposti  a  provvedimenti  dell'autorita'
giudiziaria  che rendono necessari interventi assistenziali, accedono
prioritariamente  ai  servizi  e alle prestazioni erogati dal sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
4.  I parametri per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3
sono  definiti  dai comuni, sulla base dei criteri generali stabiliti
dal Piano nazionale di cui all'articolo 18.
5.  Gli  erogatori  dei  servizi  e delle prestazioni sono tenuti, ai
sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad
informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui
possono  usufruire,  sui requisiti per l'accesso e sulle modalita' di
erogazione per effettuare le scelte piu' appropriate.
 
          Note all'art. 2, comma 1:
          -  Il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante:
          "Testo  unico  delle disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998,
          n.  191, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 41 e' il
          seguente:
          "Art.  41 (Assistenza sociale). - 1. Gli stranieri titolari
          della  carta  di  soggiorno  o  di permesso di soggiorno di
          durata  non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti
          nella  loro  carta  di  soggiorno  o  nel  loro permesso di
          soggiorno,  sono  equiparati  ai cittadini italiani ai fini
          della  fruizione  delle  provvidenze  e  delle prestazioni,
          anche  economiche,  di  assistenza  sociale, incluse quelle
          previste  per  coloro che sono affetti da morbo di Hansen o
          da  tubercolosi,  per i sordomuti, per i ciechi civili, per
          gli invalidi civili e per gli indigenti".
          -  Il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo n.
          112 del 1998, e' il seguente:
          "Art. 129 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'art.
          1  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo
          Stato le seguenti funzioni:
            a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della
          politica sociale;
            b) la   determinazione   dei   criteri  generali  per  la
          programmazione  della rete degli interventi di integrazione
          sociale da attuare a livello locale;
            c) la  determinazione  degli standard dei servizi sociali
          da  ritenersi  essenziali  in  funzione di adeguati livelli
          delle condizioni di vita;
            d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti
          locali  e  territoriali,  nonche'  compiti  di  raccordo in
          materia di informazione e circolazione dei dati concernenti
          le   politiche   sociali,   ai  fini  della  valutazione  e
          monitoraggio  dell'efficacia  della  spesa per le politiche
          sociali;
            e) la  determinazione  dei  criteri  per  la ripartizione
          delle  risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali
          secondo  le  modalita'  di cui all'art. 59, comma 46, della
          legge  27 dicembre  1997, n. 449, come modificato dall'art.
          133, comma 4, del presente decreto legislativo;
            f)  i  rapporti  con  gli  organismi  internazionali e il
          coordinamento  dei  rapporti  con gli organismi dell'Unione
          europea  operanti nei settori delle politiche sociali e gli
          adempimenti  previsti  dagli accordi internazionali e dalla
          normativa dell'Unione europea;
            g) la  fissazione dei requisiti per la determinazione dei
          profili  professionali  degli  operatori sociali nonche' le
          disposizioni generali concernenti i requisiti per l'accesso
          e la durata dei corsi di formazione professionale;
            h) gli  interventi  di  prima  assistenza  in  favore dei
          profughi,   limitatamente   al   periodo   necessario  alle
          operazioni  di  identificazione  ed eventualmente fino alla
          concessione  del  permesso di soggiorno, nonche' di ricetto
          ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da
          espellere;
            i) la  determinazione  degli  standard  organizzativi dei
          soggetti  pubblici  e  privati  e degli altri organismi che
          operano   nell'ambito   delle   attivita'   sociali  e  che
          concorrono   alla  realizzazione  della  rete  dei  servizi
          sociali;
            l)  le  attribuzioni  in  materia di riconoscimento dello
          status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in
          favore  degli  stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati,
          nonche'   di   quelli  di  protezione  umanitaria  per  gli
          stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;
            m) gli  interventi in favore delle vittime del terrorismo
          e  della  criminalita' organizzata; le misure di protezione
          degli appartenenti alle Forze armate e di polizia o a Corpi
          militarmente organizzati e loro familiari;
            n) la  revisione  delle  pensioni,  assegni  e indennita'
          spettanti  agli invalidi civili e la verifica dei requisiti
          sanitari  che  hanno  dato  luogo  a  benefici economici di
          invalidita' civile.
          2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g), del
          presente  articolo  sono esercitate sulla base di criteri e
          parametri   individuati   dalla  Conferenza  unificata.  Le
          competenze  previste  dalle  lettere  b),  c)  ed  i),  del
          medesimo  comma  1  sono  esercitate  sentita la Conferenza
          unificata".
          Nota all'art. 2, comma 2:
          -  La  legge  30 aprile  1969,  n. 153, recante: "Revisione
          degli  ordinamenti  pensionistici  e  norme  in  materia di
          sicurezza  sociale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 30 aprile 1969, n. 111, supplemento ordinario. Il testo
          dell'art. 26 e' il seguente:
          "Art.  26  (Pensioni  ai  cittadini  ultrasessantacinquenni
          sprovvisti  di reddito). - Ai cittadini italiani, residenti
          nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65
          anni,   che   posseggano   redditi   propri  assoggettabili
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  per  un
          ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati,
          un  reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore
          a   L. 1.320.000  annue  e'  corrisposta,  a  domanda,  una
          pensione  sociale  non  riversibile  di L. 336.050 annue da
          ripartirsi  in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna.
          La  tredicesima  rata e' corrisposta con quella di dicembre
          ed  e'  frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito
          con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
          Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni
          familiari ed il reddito della casa di abitazione.
          Non hanno diritto alla pensione sociale:
            1)  coloro  che  hanno  titolo  a  rendite  o prestazioni
          economiche  previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione
          per   gli  assegni  familiari,  erogate  con  carattere  di
          continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati
          esteri;
            2)  coloro  che  percepiscono  pensioni  di guerra, fatta
          eccezione  dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti
          della guerra 1915-18 e precedenti.
          L'esclusione  di  cui al precedente comma non opera qualora
          l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050
          annue.
          Coloro  che  percepiscono  le  rendite o le prestazioni o i
          redditi  previsti  nei  precedenti  commi,  ma  di  importo
          inferiore  a  L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione
          sociale  ridotta in misura corrispondente all'importo delle
          rendite, prestazioni e redditi percepiti.
          L'importo  della  pensione sociale di cui al primo comma e'
          comprensivo,  per  il  1974,  degli aumenti derivanti dalla
          perequazione automatica della pensione di cui al precedente
          art. 19.
          I  limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto
          comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione
          automatica di cui al precedente art. 19.
          Qualora,  a  seguito  della  riduzione  prevista  dal comma
          precedente,   la   pensione   sociale  risulti  di  importo
          inferiore  a  L. 3.500  mensili, l'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale  ha  facolta'  di porla in pagamento in
          rate semestrali anticipate.
          La  pensione  e'  posta a carico del Fondo sociale, nel cui
          seno  e'  costituita  apposita  gestione  autonoma,  ed  e'
          corrisposta,   con   le   stesse   modalita'  previste  per
          l'erogazione  delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
          previdenza  sociale,  al quale compete l'accertamento delle
          condizioni    per   la   concessione   sulla   base   della
          documentazione indicata nel comma successivo.
          La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede
          dell'I.N.P.S.  nella  cui  circoscrizione  territoriale  e'
          compreso il comune di residenza dell'interessato.
          La  domanda stessa deve essere corredata dal certificato di
          nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese,
          dagli   uffici  finanziari  sulla  dichiarazione  resa  dal
          richiedente  su  modulo  conforme  a  quello  approvato con
          decreto  del  Ministero delle finanze, da emanarsi entro il
          mese  di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
          da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
          La  pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a
          quello  di  presentazione  della domanda e non e' cedibile,
          ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo
          far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la
          domanda  entro il primo anno di applicazione della presente
          legge,  la  pensione  decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese
          successivo   a  quello  di  compimento  dell'eta',  qualora
          quest'ultima  ipotesi  si  verifichi  in  data successiva a
          quella di entrata in vigore della legge.
          Chiunque  compia dolosamente atti diretti a procurare a se'
          o  ad altri la liquidazione della pensione non spettante e'
          tenuto  a  versare  una  somma  pari  al  doppio  di quella
          indebitamente  percepita,  il  cui  provento e' devoluto al
          Fondo   sociale.   La   suddetta   sanzione   e'  comminata
          dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso
          le proprie sedi provinciali.
          Per   i   ricorsi  amministrativi  contro  i  provvedimenti
          dell'I.N.P.S.  concernenti  la  concessione della pensione,
          nonche'  per  la  comminazione delle sanzioni pecuniarie di
          cui  al  comma precedente e per le conseguenti controversie
          in   sede   giurisdizionale,  si  applicano  le  norme  che
          disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di
          cui  al  regio  decreto-legge  4 ottobre  1935,  n. 1827, e
          successive modificazioni e integrazioni".
          -  La  legge  8 agosto  1995, n. 335, recante: "Riforma del
          sistema  pensionistico  obbligatorio  e  complementare", e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1995, n.
          190, supplemento ordinario. Il testo del comma 6, dell'art.
          3   (Disposizioni   diverse   in  materia  assistenziale  e
          previdenziale) e' il seguente:
          "6.  Con  effetto  dal  1o gennaio  1996,  in  luogo  della
          pensione   sociale   e  delle  relative  maggiorazioni,  ai
          cittadini   italiani,  residenti  in  Italia,  che  abbiano
          compiuto  65  anni e si trovino nelle condizioni reddituali
          di  cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari,  per  il  1996,  a  L. 6.240.000, denominato "assegno
          sociale  . Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
          e'   attribuito   in  misura  ridotta  fino  a  concorrenza
          dell'importo  predetto,  se  non  coniugato, ovvero fino al
          doppio  del  predetto importo, se coniugato, ivi computando
          il  reddito  del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
          sociale  di  cui  il  medesimo  sia  titolare. I successivi
          incrementi  del reddito oltre il limite massimo danno luogo
          alla   sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito  e'
          costituito    dall'ammontare    dei    redditi   coniugali,
          conseguibili  nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
          erogato  con  carattere  di provvisorieta' sulla base della
          dichiarazione    rilasciata    dal    richiedente   ed   e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla  base  della dichiarazione dei redditi effettivamente
          percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi
          a   netto   dell'imposizione  fiscale  e  contributiva,  di
          qualsiasi  natura,  ivi compresi quelli esenti da imposte e
          quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
          ad  imposta  sostitutiva,  nonche'  gli  assegni alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le competenze
          arretrate   soggette  a  tassazione  separata,  nonche'  il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti   del  conferimento  dell'assegno  non  concorre  a
          formare  reddito  la  pensione liquidata secondo il sistema
          contributivo  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, a carico di
          gestioni  ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
          Nota all'art. 2, comma 5:
          -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso  ai  documenti amministrativi", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. Il testo del
          comma 3 dell'art. 8, e' il seguente:
          "3.  Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
          personale  non  sia  possibile  o  risulti  particolarmente
          gravosa,  l'amministrazione  provvede  a  rendere  noti gli
          elementi  di  cui  al comma 2 mediante forme di pubblicita'
          idonee  di  volta  in  volta stabilite dall'amministrazione
          medesima".