Art. 2.
                            La formazione
  1.  La  formazione  dell'operatore socio-sanitario e' di competenza
delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione
dei  corsi  e delle relative attivita' didattiche, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto.
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  sulla base del proprio
fabbisogno  annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL.
e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai
requisiti  minimi  specificati  dal  Ministero  della  sanita'  e dal
dipartimento  degli  affari  sociali  con  apposite linee guida, alla
effettuazione dei corsi di formazione.