Art. 2. La formazione 1. La formazione dell'operatore socio-sanitario e' di competenza delle regioni e province autonome, che provvedono alla organizzazione dei corsi e delle relative attivita' didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende UU.SS.LL. e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requisiti minimi specificati dal Ministero della sanita' e dal dipartimento degli affari sociali con apposite linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione.