Art. 2. I servizi e gli interventi non destinati alla generalita' degli studenti 1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalita' degli studenti, le prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i servizi abitativi e i contributi per la mobilita' internazionale degli studenti italiani, concessi dalle regioni e dalle province autonome agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, nonche' i contributi per la mobilita' internazionale degli studenti italiani, ai sensi dell'art. 10, comma 4, e le borse di studio, ai sensi dell'art. 12, erogati dalle universita' agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi. 2. Nel caso in cui le universita' introducano apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno, ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, art. 11, comma 7, lettera h), le regioni, le province autonome e le universita', per gli interventi di rispettiva competenza, possono prevedere la concessione dei servizi e degli interventi non destinati alla generalita' degli studenti, definendone autonomamente le specifiche modalita' ed i relativi requisiti di ammissione. 3. Le regioni, le province autonome e le universita', ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalita' degli studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione economica, nonche' i criteri per la definizione delle graduatorie. 4. Le universita' determinano, ai sensi del comma 3, i requisiti relativi al merito ed alla condizione economica per l'ammissione degli studenti al concorso per le attivita' a tempo parziale, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, tenendo conto delle indicazioni di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 13. Tra gli studenti che presentano tali requisiti, le universita' concedono i benefici in via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni e dalle province autonome nell'anno accademico precedente. 5. La concessione delle borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, che non sono considerate prestazioni sociali agevolate, e' disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 17, con modalita' autonomamente determinate dalle universita'.