Art. 2.

   1.  Al  primo comma dell'articolo 624 del codice penale, le parole
da:  "reclusione"  fino  alla  fine  del  comma sono sostituite dalle
seguenti:  "reclusione  da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
trecentomila a un milione".
   2. Dopo l'articolo 624 del codice penale e' inserito il seguente:
   "Art.  624-bis.  -  (Furto  in  abitazione e furto con strappo). -
Chiunque  si  impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la  detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, mediante
introduzione  in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in
parte  a  privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la
reclusione  da  uno  a sei anni e con la multa da lire seicentomila a
due milioni.
   Alla  stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa
della  cosa  mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di
trarne  profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso
alla persona.
   La  pena  e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da
lire quattrocentomila a tre milioni se il reato e' aggravato da una o
piu'  delle  circostanze  previste  nel primo comma dell'articolo 625
ovvero  se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo
61".
   3.  Al  primo  comma  dell'articolo  625  del  codice  penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a)  nell'alinea,  dopo  le  parole:  "la pena" sono inserite le
seguenti: "per il fatto previsto dall'articolo 624";
      b) il numero 1) e' soppresso;
      c)  al  numero  4),  le parole: ", ovvero strappando la cosa di
mano o di dosso alla persona" sono soppresse.
   4. Dopo l'articolo 625 del codice penale e' inserito il seguente:
   "Art.  625-bis. (Circostanze attenuanti) - Nei casi previsti dagli
articoli  624,  624-bis  e  625 la pena e' diminuita da un terzo alla
meta'  qualora  il  colpevole,  prima  del giudizio, abbia consentito
l'individuazione  dei  correi  o  di  coloro  che  hanno  acquistato,
ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi
per farla acquistare, ricevere od occultare".
 
          Note all'art. 2:
              -  Si riporta il testo dell'art. 624 del codice penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  624 (Furto). - Chiunque si impossessa della cosa
          mobile  altrui,  sottraendola  a chi la detiene, al fine di
          trarne  profitto  per  se'  o  per  altri, e' punito con la
          reclusione  da  sei  mesi a tre anni e con la multa da lire
          trecentomila ad un milione.
              Agli  effetti  della  legge  penale, si considera "cosa
          mobile"  anche l'energia elettrica e ogni altra energia che
          abbia valore economico.
              Il  delitto e' punibile a querela della persona offesa,
          salvo  che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli
          articoli 61, n. 7, e 625".
              -  Si riporta il testo dell'art. 625 del codice penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  625  (Circostanze  aggravanti). - La pena per il
          fatto  previsto  dall'art. 624 e' della reclusione da uno a
          sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni:
                1) (Soppresso).
                2) se  il colpevole usa violenza sulle cose o si vale
          di un qualsiasi mezzo fraudolento;
                3) se  il  colpevole  porta indosso armi o narcotici,
          senza farne uso;
                4) se il fatto e' commesso con destrezza;
                5) se  il  fatto  e'  commesso da tre o piu' persone,
          ovvero  anche  da  una  sola, che sia travisata o simuli la
          qualita'   di  pubblico  ufficiale  o  d'incaricato  di  un
          pubblico servizio;
                6) se   il   fatto   e'  commesso  sul  bagaglio  dei
          viaggiatori  in  ogni  specie  di  veicoli, nelle stazioni,
          negli  scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi
          ove si somministrano cibi o bevande;
                7) se  il  fatto  e'  commesso  su  cose esistenti in
          uffici  o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o
          a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine
          o  per  destinazione  alla  pubblica  fede,  o  destinate a
          pubblico   servizio   o   a  pubblica  utilita',  difesa  o
          reverenza;
                8) se  il  fatto  e'  commesso  su tre o piu' capi di
          bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali
          bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
              Se  concorrono  due  o piu' delle circostanze prevedute
          dai  numeri  precedenti.  ovvero se una di tali circostanze
          concorre  con  altra  fra  quelle indicate nell'art. 61, la
          pena  e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa
          da lire quattrocentomila a tre milioni".
              - Per il testo dell'art. 61 del codice penale vedi note
          all'art. 10.
              - Per  il  testo  degli articoli 624, 624-bis e 625 del
          codice penale, vedi note all'art. 2.