Art. 2 
                                Fonti 
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del  1993,  come  sostituiti
prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  2  del
                       d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  definiscono,  secondo  principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  le
linee fondamentali di organizzazione degli  uffici;  individuano  gli
uffici  di  maggiore  rilevanza  e  i  modi  di  conferimento   della
titolarita'  dei  medesimi;  determinano   le   dotazioni   organiche
complessive.  Esse  ispirano  la  loro  organizzazione  ai   seguenti
criteri: 
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
   perseguimento  degli  obiettivi  di   efficienza,   efficacia   ed
   economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
   definizione dei  programmi  operativi  e  dell'assegnazione  delle
   risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
   b)  ampia  flessibilita',   garantendo   adeguati   margini   alle
   determinazioni  operative  e  gestionali  da  assumersi  ai  sensi
   deLl'articolo 5, comma 2; 
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi  al  dovere
   di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione  mediante
   sistemi informatici e statistici pubblici; 
d) garanzia  dell'imparzialita'  e  della   trasparenza   dell'azione
   amministrativa,  anche  attraverso   l'istituzione   di   apposite
   strutture per l'informazione ai cittadini  e  attribuzione  ad  un
   unico ufficio, per  ciascun  procedimento,  della  responsabilita'
   complessiva dello stesso; 
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli  uffici
   con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle  amministrazioni
   pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 
  2. I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro
subordinato  nell'impresa,  fatte  salve  le   diverse   disposizioni
contenute nel presente  decreto.  Eventuali  disposizioni  di  legge,
regolamento o statuto, che introducano  discipline  dei  rapporti  di
lavoro  la  cui  applicabilita'  sia  limitata  ai  dipendenti  delle
amministrazioni pubbliche, o a  categorie  di  essi,  possono  essere
derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata non sono  ulteriormente  applicabili,  salvo  che  la  legge
disponga espressamente in senso contrario. 
  3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi  sono  stipulati  secondo  i
criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente  decreto;
i  contratti  individuali  devono  conformarsi  ai  principi  di  cui
all'articolo 45, comma 2.  L'attribuzione  di  trattamenti  economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti  collettivi  o,  alle
condizioni previste, mediante contratti individuali. Le  disposizioni
di  legge,  regolamenti  o  atti  amministrativi  che   attribuiscono
incrementi retributivi non previsti da  contratti  cessano  di  avere
efficacia a far data dall'entrata  in  vigore  dal  relativo  rinnovo
contrattuale. I trattamenti economici piu'  favorevoli  in  godimento
sono riassorbiti  con  le  modalita'  e  nelle  misure  previste  dai
contratti  collettivi  e  i  risparmi  di  spesa  che  ne  conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.