Art. 2. Verifica di conformita' 1. La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 e' subordinata alla preventiva verifica di conformita' da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. 2. La verifica di conformita' e' effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario. 3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dell'interno, ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalita', se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonche' le caratteristiche dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa e' prodotta o da cui e' importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarita' strutturale dell'arma. Il richiedente dovra' precisare se intende produrre o importare l'arma, indicandone in quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza. 4. Alla domanda devono essere allegate: a) una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata all'origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni. 5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, e' effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le generalita' della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto. 6. Le risultanze della verifica di conformita' sono comunicate al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda. 7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresi' chiunque detenga le armi di cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): "Art. 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - 1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio".