Art. 2. Contenuti del programma nazionale 1. Il programma nazionale provvede alla: a) individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all'articolo 114, commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; b) definizione degli interventi prioritari; c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari; d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalita' di trasferimento delle risorse; e) disciplina delle modalita' per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi; f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime; g) individuazione delle fonti di finanziamento; h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.