Art. 2.
                  Contenuti del programma nazionale

  1. Il programma nazionale provvede alla:
    a) individuazione   degli   interventi   di  interesse  nazionale
relativi  a  siti  ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1,
comma  4,  della  legge  9  dicembre 1998, n. 426 e all'articolo 114,
commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    b) definizione degli interventi prioritari;
    c) determinazione  dei  criteri per l'individuazione dei soggetti
beneficiari;
    d) determinazione   dei  criteri  di  finanziamento  dei  singoli
interventi e delle modalita' di trasferimento delle risorse;
    e) disciplina  delle modalita' per il monitoraggio e il controllo
sull'attuazione degli interventi;
    f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca
dei  finanziamenti  e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque
disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle
risorse medesime;
    g) individuazione delle fonti di finanziamento;
    h) prima   ripartizione   delle   risorse   disponibili  per  gli
interventi prioritari.