ART. 2.
                 (Delega di funzioni dei dirigenti).

1.  All'articolo  17  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio,
possono  delegare  per  un  periodo  di  tempo  determinato, con atto
scritto  e  motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni
di  cui  alle  lettere  b),  d)  ed  e)  del comma 1 a dipendenti che
ricoprano  le  posizioni  funzionali  piu'  elevate nell'ambito degli
uffici  ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103
del codice civile".
 
          Note all'art. 2:
              - Il  testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo
          n. 165/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              "Art.  17  (Funzioni  dei dirigenti). - 1. I dirigenti,
          nell'ambito  di  quanto  stabilito dall'art. 4, esercitano,
          fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
                a) formulano   proposte   ed   esprimono   pareri  ai
          dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
                b) curano  l'attuazione dei progetti e delle gestioni
          ad  essi  assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali
          generali,   adottando   i  relativi  atti  e  provvedimenti
          amministrativi  ed  esercitando  i  poteri  di  spesa  e di
          acquisizione delle entrate;
                c) svolgono  tutti gli altri compiti ad essi delegati
          dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
                d) dirigono,  coordinano  e  controllano  l'attivita'
          degli  uffici  che da essi dipendono e dei responsabili dei
          procedimenti  amministrativi,  anche con poteri sostitutivi
          in caso di inerzia;
                e) provvedono  alla  gestione  del  personale e delle
          risorse  finanziarie  e  strumentali  assegnate  ai  propri
          uffici.
              1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni
          di  servizio,  possono  delegare  per  un  periodo di tempo
          determinato,  con  atto  scritto  e  motivato, alcune delle
          competenze  comprese nelle funzioni di cui alle lettere b),
          d)  ed  e)  del  comma  1  a  dipendenti  che  ricoprano le
          posizioni  funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici
          ad  essi  affidati. Non si applica in ogni caso l'art. 2103
          del codice civile.".
              - Il  testo  dell'art.  2103  del  codice  civile e' il
          seguente:
              "Art. 2103 (Prestazione del lavoro). - Il prestatore di
          lavoro  deve  essere  adibito alle mansioni per le quali e'
          stato  assunto  o  a  quelle  corrispondenti alla categoria
          superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero a
          mansioni  equivalenti  alle  ultime  effettivamente svolte,
          senza  alcuna  diminuzione  della retribuzione. Nel caso di
          assegnazione  a mansioni superiori il prestatore ha diritto
          al   trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta,  e
          l'assegnazione  stessa  diviene definitiva, ove la medesima
          non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore
          assente  con  diritto alla conservazione del posto, dopo un
          periodo  fissato  dai  contratti collettivi, e comunque non
          superiore  a  tre  mesi. Egli non puo' essere trasferito da
          una  unita'  produttiva  ad una altra se non per comprovate
          ragioni tecniche, organizzative e produttive.
              Ogni patto contrario e' nullo.".