Art. 2. Accorpamenti e sdoppiamenti di classi 1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni. 2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.