Art. 2. 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) "transazioni commerciali", i contratti,  comunque  denominati,
tra imprese ovvero  tra  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  che
comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o  la
prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo; 
    b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le
regioni, le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  gli  enti
pubblici territoriali  e  le  loro  unioni,  gli  enti  pubblici  non
economici, ogni altro organismo  dotato  di  personalita'  giuridica,
istituito per soddisfare specifiche  finalita'  d'interesse  generale
non aventi carattere industriale o commerciale, la cui  attivita'  e'
finanziata in modo maggioritario dallo Stato,  dalle  regioni,  dagli
enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto  pubblico,
o la cui gestione e' sottoposta al loro  controllo  o  i  cui  organi
d'amministrazione, di  direzione  o  di  vigilanza  sono  costituiti,
almeno per la meta', da componenti designati  dai  medesimi  soggetti
pubblici; 
    c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attivita' economica
organizzata o una libera professione; 
    d)  "ritardi  di  pagamento",  l'inosservanza  dei   termini   di
pagamento contrattuali o legali; 
    e) "saggio di interesse applicato dalla  Banca  centrale  europea
alle sue principali operazioni  di  rifinanziamento",  il  saggio  di
interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a  saggio
fisso. Nel caso in cui un'operazione  di  rifinanziamento  principale
sia stata effettuata  secondo  una  procedura  di  appalto  a  saggio
variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse
marginale che  risulta  da  tale  appalto.  Esso  riguarda  anche  le
aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile; 
    f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli  definiti  tali  da
apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive. In sede  di
prima applicazione delle disposizioni di cui  al  presente  comma,  e
comunque fino alla data di entrata in vigore del citato  decreto  del
Ministro  delle  attivita'  produttive,   per   prodotti   alimentari
deteriorabili si intendono  quelli  come  tali  definibili  ai  sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministro della  sanita'  in  data  16
dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  28
dicembre 1993. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  1  del  decreto  del
          Ministro della sanita' del 16 dicembre 1993 (Individuazione
          delle  sostanze  alimentari  deteriorabili  alle  quali  si
          applica il regime di controlli microbiologici ufficiali): 
              "Art. 1. - 1. Ai fini degli accertamenti  analitici  di
          cui all'art. 4, comma 1, del decreto  legislativo  3  marzo
          1993, n. 123,  per  prodotti  alimentari  deteriorabili  si
          intendono: 
                a) i prodotti alimentari  preconfezionati,  destinati
          come  tali  al  consumatore,  il  cui   periodo   di   vita
          commerciale, inferiore a novanta giorni, risulti dalla data
          di scadenza indicata in  etichetta,  con  la  dicitura  "da
          consumarsi entro ... ai sensi dell'art. 10,  comma  2,  del
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; 
                b) i prodotti a base di carne che non abbiano  subito
          un trattamento completo e presentino pertanto  le  seguenti
          caratteristiche fisico-chimiche: 
                  1) aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; 
                oppure 
                  2) aW superiore a 0,91; 
                oppure 
                  3) pH uguale o superiore a 4,5; 
                c) i prodotti alimentari  sfusi  e  quelli  posti  in
          involucro  protettivo   destinati   alla   vendita   previo
          frazionamento ai sensi dell'art. 1, comma  3,  del  decreto
          legislativo 27 gennaio  1992,  n.  109,  non  sottoposti  a
          congelazione  o  a  trattamenti  atti  a   determinare   la
          conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a  tre
          mesi (quali sterilizzazione, disidratazione,  affumicatura,
          aggiunta di soluti e/o di conservativi antimicrobici, altri
          trattamenti di pari effetto) costituiti in tutto o in parte
          da: 
                  1)  latte,   ivi   compreso   quello   parzialmente
          concentrato; 
                  2) derivati del latte quali: 
                  crema  di  latte,  formaggi   freschi   spalmabili,
          formaggi  freschi  a  pasta  filata  preincartati  di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 aprile  1986,  n.
          98,  convertito  nella  legge  11  giugno  1986,  n.   252,
          modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 27  gennaio
          1992, n.  109,  latticini  freschi,  formaggi  molli  senza
          crosta,  formaggi  molli  con  crosta  a  stagionatura  non
          superiore a sessanta giorni, formaggi erborinati; 
                  3)  carni  fresche  e  preparazioni   gastronomiche
          fresche a base di carni fresche; 
                  4) prodotti della pesca freschi,  nonche'  alimenti
          compositi freschi e preparazioni gastronomiche  a  base  di
          prodotti della pesca; 
                  5) prodotti d'uovo, freschi o pastorizzati, nonche'
          alimenti  compositi  e  di   pasticceria   e   preparazioni
          gastronomiche, a base di prodotti d'uovo; 
                  6) prodotti ortofrutticoli freschi,  refrigerati  e
          non; 
                  7) paste fresche con ripieno  destinate  ad  essere
          vendute allo stato sfuso ai sensi dell'art.  16,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.
          109. 
              2. Qualora  sorgano  dubbi  sulla  deteriorabilita'  di
          qualche prodotto fra quelli di cui al comma 1, lettera  c),
          l'accertamento della stessa viene effettuato in laboratorio
          tenendo  conto  del  fatto   che   sono   considerati   non
          deteriorabili  gli   alimenti   non   preconfezionati   ne'
          sottoposti a trattamento conservativo idoneo  ad  ottenerne
          una conservazione per periodi non inferiori a tre mesi  che
          presentino: 
                a) pH uguale o inferiore a 4,5 e/o 
                b) aW uguale o inferiore a 0,85. 
              3. I campioni dei prodotti alimentari deteriorabili  di
          cui al comma 1 vanno mantenuti dal momento del prelievo  al
          momento in cui viene iniziata l'analisi ad una temperatura,
          ove  non  diversamente  previsto  da  norme  vigenti,   non
          superiore  a  +4oC  e  non  inferiore  a  0oC.  I  prodotti
          alimentari congelati  vanno  mantenuti  a  -15oC  e  quelli
          surgelati a -18oC. 
              4. Il trasporto dei campioni deve essere effettuato sin
          dal momento del prelievo in contenitori atti a garantire il
          mantenimento della temperatura entro i valori  indicati  al
          comma 2.".