Art. 2
             Commissione per le adozioni internazionali

  1.  All'articolo  38  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184, come
sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2. La Commissione e' composta da:
   a)  un  presidente  nominato  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
   ministri  nella  persona  di  un  magistrato avente esperienza nel
   settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga
   specifica esperienza;
   b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   c)  un  rappresentante  del Ministero del lavoro e delle politiche
   sociali;
   d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
   e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
   f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
   g) un rappresentante del Ministero della salute;
   h) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
   i)    un    rappresentante    del    Ministero    dell'istruzione,
   dell'universita' e della ricerca;
   l)   tre   rappresentanti   della   Conferenza  unificata  di  cui
   all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
   m)  tre  rappresentanti  designati, sulla base di apposito decreto
   del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  associazioni
   familiari  a  carattere  nazionale, almeno uno dei quali designato
   dal Forum delle associazioni familiari";
b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
  2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono
corrispondentemente    rideterminati    i    trattamenti    economici
corrisposti,  a  qualsiasi  titolo,  ai componenti della Commissione,
previsti  dal medesimo articolo 38 della citata legge n. 184 del 1983
nel  testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
  3.  Le  spese  per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta
a  L'Aja  il  29 maggio 1993, previste dall'articolo 9 della legge 31
dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell'unita'
previsionale  di  base 3.1.5.1 "Fondo per le politiche sociali" dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali  sono  trasferite  all'unita'  previsionale  di  base 3.1.5.2
"Presidenza del Consiglio dei ministri" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze, con esclusione della quota
di  minori  entrate,  pari  a 1.549.370,70 euro, recate dall'articolo
39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo
3  della  citata  legge  n.  476  del  1998,  e dall'articolo 4 della
medesima legge n. 476 del 1998.
 
             Note all'art. 2:
                 Comma 1:
                 -  Il  testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983,
          n. 184, gia' sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre
          1998,  n.  467, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
                 "Art.  38.  -  1. Ai fini indicati dall'art. 6 della
          Convenzione   e'   costituita   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per  le adozioni
          internazionali.
                 2. La Commissione e' composta da:
                   a) un   presidente  nominato  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  nella  persona  di  un magistrato
          avente   esperienza  nel  settore  minorile  ovvero  di  un
          dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
                   b) due   rappresentanti   della   Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri;
                   c) un  rappresentante  del  Ministero del lavoro e
          delle politiche sociali;
                   d) un  rappresentante  del  Ministero degli affari
          esteri;
                   e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
                   f) due    rappresentanti   del   Ministero   della
          giustizia;
                   g) un rappresentante del Ministero della salute;
                   h) un rappresentante del Ministero dell'economia e
          delle finanze;
                   i) un       rappresentante      del      Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
                   l) tre  rappresentanti  della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281;
                   m) tre  rappresentanti  designati,  sulla  base di
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno
          dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
                 3.   Il   presidente  dura  in  carica  due  anni  e
          l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
                 4.  I  componenti  della  Commissione  rimangono  in
          carica quattro anni.
                 5.  La  Commissione si avvale di personale dei ruoli
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e di altre
          amministrazioni pubbliche.".
                 Comma 3:
                 - Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998,
          n.  476  (Ratifica  ed  esecuzione della Convenzione per la
          tutela  dei minori e la cooperazione in materia di adozione
          internazionale,  fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
          alla  legge  4 maggio  1983, n. 184, in tema di adozione di
          minori stranieri), e' il seguente:
                 "Art.  9.  -  l. All'onere derivante dall'attuazione
          della presente legge, valutato in lire 13.200 milioni annue
          a  decorrere  dal 1998, si provvede mediante corrispondente
          riduzione    dello    stanziamento   iscritto   nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del

          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    finanziario   1998,   allo   scopo   parzialmente
          utilizzando,  per  11.200 milioni di lire, l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri e, per 2.000
          milioni  di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
                 2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
          per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  con  esclusione  della  quota di
          minori   entrate  pari  a  3.000  milioni  di  lire  recate
          dall'art.  39-quater  della  legge  4 maggio  1983, n. 184,
          introdotto   dall'art.  3  della  presente  legge,  nonche'
          dall'art. 4 della presente legge.
                 3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
                 -  Il testo dell'art. 39-quater della legge 4 maggio
          1983,   n.   184,   introdotto   dall'art.  3  della  legge
          31 dicembre 1998, n. 476, ora confluito negli articoli 27 e
          37  del  decreto  legislativo  26 marzo 2001, n. 151 (Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
          dell'art.  15  della  legge  8 marzo  2000,  n.  53), e' il
          seguente:
                 "39-quater.  -  1. Fermo restando quanto previsto in
          altre  disposizioni  di legge, i genitori adottivi e coloro
          che  hanno  un  minore  in  affidamento  preadottivo  hanno
          diritto a fruire dei seguenti benefici:
                   a) l'astensione   dal   lavoro,   quale   regolata
          dall'art.  6,  primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n.
          903,  anche se il minore adottato ha superato i sei anni di
          eta';
                   b) l'assenza  dal lavoro, quale regolata dall'art.
          6, secondo comma, e dall'art. 7 della predetta legge n. 903
          del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto
          i sei anni di eta';
                   c) congedo  di durata corrispondente al periodo di
          permanenza    nello    Stato    straniero   richiesto   per
          l'adozione.".
                 - La quota di minore entrate di cui all'art. 4 della
          legge  31 dicembre  1998,  n.  476, e' quella relativa agli
          oneri  deducibili, nella misura del cinquanta per cento, da
          parte   dei  genitori  adottivi  per  l'espletamento  della
          procedura  di  adozione  disciplinate nel Capo I del titolo
          III   della   legge   4 maggio   1983,  n.  184  (art.  10,
          lettera 1-bis,  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917).