Art. 2
        Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117,
         secondo comma, lettera p), della Costituzione e per
         l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti
       locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

  1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, su proposta del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con i Ministri per gli affari regionali,
per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle
finanze,  uno  o piu' decreti legislativi diretti alla individuazione
delle  funzioni  fondamentali,  ai  sensi  dell'articolo 117, secondo
comma,   lettera   p),   della   Costituzione,   essenziali   per  il
funzionamento  di Comuni, Province e Citta' metropolitane nonche' per
il soddisfacimento di bisogni primari delle comunita' di riferimento.
  2.  Con  i  decreti  legislativi  di  cui  al comma 1, si provvede,
altresi',  nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla
revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, dopo
l'acquisizione  dei  pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  di  seguito  denominata  "Conferenza  unificata", da
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi,
sono  trasmessi  alle  Camere  per l'acquisizione del parere da parte
delle   competenti   Commissioni   parlamentari,   da  rendere  entro
quarantacinque  giorni  dall'assegnazione  alle Commissioni medesime.
Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni  e  con  le  eventuali  modificazioni,  alla  Conferenza
unificata  e  alle  Camere  per  il  parere  definitivo,  da rendere,
rispettivamente,   entro   trenta   e   quarantacinque  giorni  dalla
trasmissione dei testi medesimi.
  4.  Nell'attuazione  della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo
si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire  il  rispetto delle competenze legislative dello Stato e
   delle  Regioni,  l'autonomia  e le competenze costituzionali degli
   enti  territoriali  ai  sensi  degli articoli 114, 117 e 118 della
   Costituzione,  nonche' la valorizzazione delle potesta' statutaria
   e   regolamentare  dei  Comuni,  delle  Province  e  delle  Citta'
   metropolitane;
b) individuare  le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e
   delle  Citta'  metropolitane  in  modo da prevedere, anche al fine
   della  tenuta  e della coesione dell'ordinamento della Repubblica,
   per  ciascun livello di governo locale, la titolarita' di funzioni
   connaturate  alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente,
   essenziali  e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per
   il   soddisfacimento   di   bisogni  primari  delle  comunita'  di
   riferimento,  tenuto  conto,  in  via  prioritaria,  per  Comuni e
   Province, delle funzioni storicamente svolte;
c) valorizzare  i  principi  di  sussidiarieta',  di adeguatezza e di
   differenziazione  nella allocazione delle funzioni fondamentali in
   modo  da  assicurarne  l'esercizio  da  parte  del livello di ente
   locale  che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne
   garantisca  l'ottimale  gestione  anche mediante l'indicazione dei
   criteri per la gestione associata tra i Comuni;
d) prevedere  strumenti che garantiscano il rispetto del principio di
   leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello
   svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro
   esercizio  la partecipazione di piu' enti, allo scopo individuando
   specifiche  forme  di consultazione e di raccordo tra enti locali,
   Regioni e Stato;
e) attribuire  all'autonomia statutaria degli enti locali la potesta'
   di  individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire
   il  funzionamento  dell'ente,  secondo  criteri  di efficienza, di
   efficacia  e  di  economicita' dell'azione amministrativa, nonche'
   forme  e  modalita' di intervento, secondo criteri di neutralita',
   di  sussidiarieta'  e  di  adeguatezza,  nei  casi  previsti dagli
   articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera b),
   247  e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
   locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) prevedere   una  disciplina  di  principi  fondamentali  idonea  a
   garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
   che  consenta,  sulla  base  di parametri obiettivi e uniformi, la
   rilevazione  delle  situazioni economiche e finanziarie degli enti
   locali   ai  fini  della  attivazione  degli  interventi  previsti
   dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche
   tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di
   cui  all'articolo  3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
   2002, n. 289;
g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti
   locali,  comprese  quelle  contenute  nel  testo unico delle leggi
   sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo
   18  agosto  2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano
   con  il  sistema  costituzionale  degli enti locali definito dalla
   legge   costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3,  attraverso  la
   modificazione,  l'integrazione, la soppressione e il coordinamento
   formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la
   coerenza   sistematica   della  normativa,  l'aggiornamento  e  la
   semplificazione del linguaggio normativo;
h) adeguare  i procedimenti di istituzione della Citta' metropolitana
   al  disposto  dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando
   il  principio  di  partecipazione  degli  enti e delle popolazioni
   interessati;
i) individuare  e  disciplinare  gli  organi  di governo delle Citta'
   metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di
   rappresentativita'  e democraticita' che favoriscano la formazione
   di  maggioranze  stabili  e  assicurino  la  rappresentanza  delle
   minoranze,  anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e
   le Province;
l) definire   la   disciplina   dei   casi   di  ineleggibilita',  di
   incompatibilita' e di incandidabilita' alle cariche elettive delle
   Citta'  metropolitane  anche  tenendo conto di quanto stabilito in
   materia per gli amministratori di Comuni e Province;
m) mantenere  ferme  le  disposizioni in vigore relative al controllo
   sugli  organi  degli  enti  locali,  alla vigilanza sui servizi di
   competenza  statale  attribuiti  al  sindaco  quale  ufficiale del
   Governo, nonche', fatta salva la polizia amministrativa locale, ai
   procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza
   pubblica   nonche'   le   disposizioni   volte  ad  assicurare  la
   conformita' dell'attivita' amministrativa alla legge, allo statuto
   e ai regolamenti;
n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi
   di competenza statale affidati ai comuni;
o) garantire  il  rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia
   funzionale;
p) indicare  espressamente  sia  le norme implicitamente abrogate per
   effetto  dell'entrata  in  vigore  della  legge  costituzionale 18
   ottobre  2001,  n.  3, sia quelle anche implicitamente abrogate da
   successive disposizioni;
q) rispettare    i    principi    desumibili   dalla   giurisprudenza
   costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a
   statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  5.  La  decorrenza  dell'esercizio  delle  funzioni fondamentali di
Comuni,  Province e Citta' metropolitane che, a seguito dell'adozione
dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente
diverso  da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei
medesimi   decreti   legislativi,   e'   stabilita  dalle  leggi  che
determinano  i  beni  e  le risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative  da  trasferire. A tale fine il Governo, in conformita'
ad  accordi  da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta
del  Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari
regionali,   per   le   riforme  istituzionali  e  la  devoluzione  e
dell'economia  e  delle  finanze,  sentiti  i  Ministri  interessati,
presenta  al  Parlamento  uno  o  piu' disegni di legge collegati, ai
sensi  dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive  modificazioni,  alla  manovra finanziaria annuale, per il
recepimento  dei  suddetti  accordi. Ciascuno dei predetti disegni di
legge  e'  corredato  della relazione tecnica con l'indicazione della
quantificazione  e  della  ripartizione  dei  beni  e  delle  risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative,  ai  fini  della
valutazione   della  congruita'  tra  i  trasferimenti  e  gli  oneri
conseguenti    all'espletamento    delle   funzioni   conferite.   Le
disposizioni  di cui al presente comma si applicano fino alla data di
entrata   in   vigore   delle  norme  concernenti  il  nuovo  sistema
finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.
  6.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi  di cui al comma 1, il Governo puo' emanare, nel rispetto
dei   principi   e   dei  criteri  direttivi  indicati  al  comma  4,
disposizioni   integrative   e  correttive  dei  decreti  legislativi
medesimi.
  7.  I  provvedimenti  collegati  di  cui  al  comma  5  non possono
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Note all'art. 2:
              - Il   testo   dell'art.   8  del  decreto  legislativo
          28 agosto   1997,   n.   281,   recante:   "Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202, e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata). - 1.  La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
              - Il  testo  dell'art.  141,  commi  2 e 8, del decreto
          legislativo  18 agosto  2000, n. 267, recante: "Testo unico
          delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.,
          e' il seguente:
              "2.  Nella  ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato  senza  che sia stato predisposto dalla Giunta il
          relativo  schema, l'organo regionale di controllo nomina un
          commissario   affinche'   lo   predisponga   d'ufficio  per
          sottoporlo  al  consiglio. In tal caso e comunque quando il
          consiglio  non  abbia  approvato  nei  termini  di legge lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  Giunta,  l'organo
          regionale  di  controllo  assegna al consiglio, con lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a  20  giorni  per la sua approvazione, decorso il quale si
          sostituisce,       mediante      apposito      commissario,
          all'amministrazione    inadempiente.    Del   provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio.
              (Omissis).
              8.  Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
          le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano,
          in  quanto  compatibili,  agli  altri  enti  locali  di cui
          all'art.  2,  comma  1,  ed ai consorzi tra enti locali. Il
          relativo   provvedimento   di   scioglimento  degli  organi
          comunque  denominati  degli  enti locali di cui al presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.".
              - Il  testo  dell'art.  193,  comma  4, del sopracitato
          decreto legislativo n. 267/2000, e' il seguente:
              "4.  La  mancata  adozione,  da  parte  dell'ente,  dei
          provvedimenti   di   riequilibrio   previsti  dal  presente
          articolo   e'  equiparata  ad  ogni  effetto  alla  mancata
          approvazione  del  bilancio  di  previsione di cui all'art.
          141,  con applicazione della procedura prevista dal comma 2
          del medesimo articolo.".
              - Il  testo  dell'art.  243,  comma  6, lettera b), del
          sopracitato   decreto   legislativo   n.  267/2000,  e'  il
          seguente:
              "6.  Sono  soggetti,  in  via provvisoria, ai controlli
          centrali di cui al comma 2:
                a) (Omissis);
                b) gli  enti  locali  per i quali non sia intervenuta
          nei  termini di legge la deliberazione del rendiconto della
          gestione, sino all'adempimento.".
              - Il   testo  dell'art.  247  del  sopracitato  decreto
          legislativo n. 267/2000, e' il seguente:
              "Art.    247    (Omissione   della   deliberazione   di
          dissesto). - 1.  Ove  dalle  deliberazioni  dell'ente,  dai
          bilanci  di  previsione,  dai  rendiconti  o da altra fonte
          l'organo   regionale   di   controllo  venga  a  conoscenza
          dell'eventuale  condizione  di dissesto, chiede chiarimenti
          all'ente  e  motivata  relazione  all'organo  di  revisione
          contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta
          giorni.
              2.  Ove  sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto
          l'organo  regionale  di controllo assegna al consiglio, con
          lettera  notificata ai singoli consiglieri, un termine, non
          superiore   a   venti  giorni,  per  la  deliberazione  del
          dissesto.
              3.   Decorso  infruttuosamente  tale  termine  l'organo
          regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la
          deliberazione dello stato di dissesto.
              4.  Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione
          al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del
          consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141.".
              - Il   testo  dell'art.  251  del  sopracitato  decreto
          legislativo n. 267/2000, e' il seguente:
              "Art.      251      (Attivazione      delle     entrate
          proprie). - 1. Nella   prima   riunione   successiva   alla
          dichiarazione  di  dissesto  e comunque entro trenta giorni
          dalla  data  di  esecutivita'  della delibera, il consiglio
          dell'ente,  o  il  commissario  nominato ai sensi dell'art.
          247, comma 3, e' tenuto a deliberare per le imposte e tasse
          locali  di  spettanza  dell'ente  dissestato, diverse dalla
          tassa  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti solidi urbani, le
          aliquote   e  le  tariffe  di  base  nella  misura  massima
          consentita,  nonche'  i  limiti  reddituali,  agli  effetti
          dell'applicazione  dell'imposta comunale per l'esercizio di
          imprese,  arti  e  professioni, che determinano gli importi
          massimi del tributo dovuto.
              2. La  delibera  non  e' revocabile ed ha efficacia per
          cinque  anni,  che  decorrono  da  quello  dell'ipotesi  di
          bilancio  riequilibrato.  In caso di mancata adozione della
          delibera   nei   termini  predetti  l'organo  regionale  di
          controllo procede a norma dell'art. 136.
              3. Per   le  imposte  e  tasse  locali  di  istituzione
          successiva   alla   deliberazione  del  dissesto,  l'organo
          dell'ente  dissestato che risulta competente ai sensi della
          legge  istitutiva  del  tributo  deve  deliberare,  entro i
          termini  previsti  per  la  prima  applicazione del tributo
          medesimo,  le  aliquote  e  le tariffe di base nella misura
          massima  consentita. La delibera ha efficacia per un numero
          di  anni  necessario  al raggiungimento di un quinquennio a
          decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
              4. Resta   fermo  il  potere  dell'ente  dissestato  di
          deliberare,  secondo le competenze, le modalita', i termini
          ed  i  limiti  stabiliti  dalle  disposizioni  vigenti,  le
          maggiorazioni,   riduzioni,   graduazioni  ed  agevolazioni
          previste  per  le  imposte  e  tasse di cui ai commi 1 e 3,
          nonche'  di  deliberare  la  maggiore aliquota dell'imposta
          comunale   sugli   immobili  consentita  per  straordinarie
          esigenze di bilancio.
              5. Per  il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno
          dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa
          smaltimento  rifiuti  solidi  urbani,  gli  enti  che hanno
          dichiarato  il  dissesto devono applicare misure tariffarie
          che  assicurino complessivamente la copertura integrale dei
          costi  di gestione del servizio e, per i servizi produttivi
          ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella
          misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i
          servizi  a  domanda  individuale  il costo di gestione deve
          essere  coperto  con  proventi  tariffari  e con contributi
          finalizzati   almeno  nella  misura  prevista  dalle  norme
          vigenti.  Per  i termini di adozione delle delibere, per la
          loro   efficacia   e   per  la  individuazione  dell'organo
          competente  si  applicano  le  norme  ordinarie  vigenti in
          materia.  Per  la  prima delibera il termine di adozione e'
          fissato  al trentesimo giorno successivo alla deliberazione
          del dissesto.
              6. Le  delibere  di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere
          comunicate  alla  Commissione per la finanza e gli organici
          degli  enti  locali  presso il Ministero dell'interno entro
          30 giorni  dalla  data  di  adozione;  nel  caso di mancata
          osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono
          sospesi i contributi erariali.".
              - Il  testo  dell'art.  3,  comma  1, lettera b), della
          legge  27 dicembre 2002, n. 289, recante: "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2003)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O., e' il seguente:
              "Art.  3  (Sospensione  degli aumenti delle addizionali
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche). - 1. In
          funzione  dell'attuazione  del titolo V della parte seconda
          della  Costituzione  e  in  attesa  della  legge quadro sul
          federalismo fiscale:
                a) (Omissis),
                b) fermo   restando   quanto  stabilito  dall'Accordo
          interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le
          province  e  le  comunita'  montane  stipulato il 20 giugno
          2002,   e'  istituita  l'Alta  Commissione  di  studio  per
          indicare  al  Governo,  sulla base dell'accordo di cui alla
          lettera  a),  i  principi  generali del coordinamento della
          finanza  pubblica  e del sistema tributario, ai sensi degli
          articoli  117,  terzo  comma, 118 e 119 della Costituzione.
          Per   consentire   l'applicazione   del   principio   della
          compartecipazione   al   gettito   dei   tributi   erariali
          riferibili   al  territorio  di  comuni,  province,  citta'
          metropolitane  e  regioni,  previsto  dall'art.  119  della
          Costituzione,  l'Alta  Commissione  di  cui  al  precedente
          periodo  propone  anche  i  parametri  da utilizzare per la
          regionalizzazione  del  reddito  delle imprese che hanno la
          sede  legale  e  tutta o parte dell'attivita' produttiva in
          regioni  diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione
          del  disposto  dell'art.  37  dello  statuto  della Regione
          siciliana,  di  cui  al regio decreto legislativo 15 maggio
          1946,  n.  455,  l'Alta  Commissione  propone  le modalita'
          mediante   le  quali,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti
          dall'art.  4,  comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
          1997,  n.  446,  e  successive  modificazioni,  i  soggetti
          passivi  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche, che
          esercitano  imprese  industriali  e  commerciali  con  sede
          legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che
          in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la
          relativa   obbligazione   tributaria  nei  confronti  della
          Regione  stessa.  Con  decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di concerto con il Ministro per gli affari
          regionali,  con  il Ministro dell'interno e con il Ministro
          per  le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita
          la  composizione  dell'Alta  Commissione, della quale fanno
          parte  anche  rappresentanti  delle  regioni  e  degli enti
          locali,   designati   dalla  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sono   emanate   le  disposizioni  occorrenti  per  il  suo
          funzionamento  ed  e' stabilita la data di inizio delle sue
          attivita'.  Il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri  di  cui al precedente periodo e' emanato entro il
          31 gennaio  2003.  L'Alta Commissione di studio presenta al
          Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo
          presenta   al   Parlamento  entro  il  30 aprile  2003  una
          relazione  nella  quale  viene dato conto degli interventi,
          anche   di   carattere   legislativo,  necessari  per  dare
          attuazione    all'art.    119   della   Costituzione.   Per
          l'espletamento  della  sua  attivita' l'Alta Commissione si
          avvale   della  struttura  di  supporto  della  Commissione
          tecnica  per  la  spesa pubblica, la quale e' soppressa con
          decorrenza    dalla    data   di   costituzione   dell'Alta
          Commissione.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze
          fornisce  i  mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
          Commissione.  A  tal  fine,  le risorse, anche finanziarie,
          previste  per  il funzionamento della soppressa Commissione
          tecnica   per   la   spesa   pubblica   sono  destinate  al
          funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri
          relativi  agli  emolumenti  da corrispondere ai componenti,
          fissati  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
          finanze.".
              - Il  testo  dell'art. 3, comma 4, della legge 5 agosto
          1978,   n.  468,  recante:  "Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio"
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233,
          e' il seguente:
              "4.       Il      documento      di      programmazione
          economico-finanziaria  indica i disegni di legge collegati,
          di  cui  al  comma 1, lettera c), dell'art. 1-bis, ciascuno
          dei   quali   reca   disposizioni   omogenee  per  materia,
          evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di
          cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2.".
              - Il testo dell'art. 119 della Costituzione, cosi' come
          modificato  dalla  legge  cost. 18 ottobre 2001, n. 3, gia'
          citata nelle note all'art. 1, e' il seguente:
              "Art.   119.   -  I  Comuni,  le  Province,  le  Citta'
          metropolitane  e  le  Regioni  hanno  autonomia finanziaria
          d'entrata e di spesa.
              I  Comuni,  le  Province,  le Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
          e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
          al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
          territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le  risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai commi
          precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
          metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   Comuni,   Province,  Citta'  metropolitane  e
          Regioni.
              I  Comuni,  le  Province,  le Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.".