Art. 2 
                             (Finalita) 
 
   1. Il  presente  testo  unico,  di  seguito  denominato  "codice",
garantisce che il  trattamento  dei  dati  personali  si  svolga  nel
rispetto dei diritti e delle  liberta'  fondamentali,  nonche'  della
dignita'   dell'interessato,   con   particolare   riferimento   alla
riservatezza, all'identita' personale e al  diritto  alla  protezione
dei dati personali. 
   2. Il trattamento dei dati personali e'  disciplinato  assicurando
un elevato livello di tutela dei diritti e delle liberta' di  cui  al
comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,  armonizzazione
ed efficacia delle modalita' previste per il loro esercizio da  parte
degli interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi da  parte
dei titolari del trattamento.