Art. 2-terdecies
(( (Diritti riguardanti le persone decedute). ))
((1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento
riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato, in qualita' di suo mandatario, o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 non e' ammesso nei
casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta
di servizi della societa' dell'informazione, l'interessato lo ha
espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al
titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
3. La volonta' dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti
di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere
specifica, libera e informata; il divieto puo' riguardare l'esercizio
soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
4. L'interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o
modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
5. In ogni caso, il divieto non puo' produrre effetti
pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti
patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonche' del
diritto di difendere in giudizio i propri interessi.))