Art. 2.

                     Nozione di discriminazione

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  per  principio di parita' di
trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta
o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica. Tale principio
comporta  che  non  sia  praticata  alcuna  discriminazione diretta o
indiretta, cosi' come di seguito definite:
    a)  discriminazione  diretta  quando,  per  la  razza o l'origine
etnica,  una  persona  e' trattata meno favorevolmente di quanto sia,
sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;
    b)   discriminazione   indiretta   quando  una  disposizione,  un
criterio,   una   prassi,  un  atto,  un  patto  o  un  comportamento
apparentemente  neutri  possono mettere le persone di una determinata
razza  od  origine  etnica in una posizione di particolare svantaggio
rispetto ad altre persone.
  2.  E'  fatto  salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del
testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con   decreto   legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  di  seguito
denominato: "testo unico".
  3.  Sono,  altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del
comma  1,  anche  le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,
posti  in  essere  per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo
scopo  o  l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo.
  4.   L'ordine  di  discriminare  persone  a  causa  della  razza  o
dell'origine  etnica  e' considerato una discriminazione ai sensi del
comma 1.
 
          Note all'art. 2:
              - Il testo dell'art. 43, commi 1 e 2 del citato decreto
          legislativo n. 286 del 1998 e' il seguente:
              "Art.  43 (Discriminazione per motivi razziali, etnici,
          nazionali  o  religiosi).  -  1. Ai fini del presente capo,
          costituisce   discriminazione   ogni   comportamento   che,
          direttamente  o  indirettamente,  comporti una distinzione,
          esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il
          colore,  l'ascendenza  o  l'origine  nazionale o etnica, le
          convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o
          l'effetto    di   distruggere   o   di   compromettere   il
          riconoscimento,  il  godimento o l'esercizio, in condizioni
          di parita', dei diritti umani e delle liberta' fondamentali
          in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni
          altro settore della vita pubblica.
              2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
                a) il  pubblico  ufficiale o la persona incaricata di
          pubblico  servizio  o  la  persona esercente un servizio di
          pubblica  necessita'  che nell'esercizio delle sue funzioni
          compia   od  ometta  atti  nei  riguardi  di  un  cittadino
          straniero  che,  soltanto  a  causa della sua condizione di
          straniero  o  di  appartenente  ad  una  determinata razza,
          religione,    etnia   o   nazionalita',   lo   discriminino
          ingiustamente;
                b) chiunque imponga condizioni piu' svantaggiose o si
          rifiuti  di  fornire  beni o servizi offerti al pubblico ad
          uno  straniero  soltanto  a  causa  della sua condizione di
          straniero  o  di  appartenente  ad  una  determinata razza,
          religione, etnia o nazionalita';
                c) chiunque  illegittimamente imponga condizioni piu'
          svantaggiose    o   si   rifiuti   di   fornire   l'accesso
          all'occupazione,    all'alloggio,    all'istruzione,   alla
          formazione  e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo
          straniero  regolarmente  soggiornante in Italia soltanto in
          ragione della sua condizione di straniero o di appartenente
          ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalita';
                d) chiunque  impedisca, mediante azioni od omissioni,
          l'esercizio   di   un'attivita'   economica  legittimamente
          intrapresa  da  uno  straniero regolarmente soggiornante in
          Italia,   soltanto  in  ragione  della  sua  condizione  di
          straniero  o  di  appartenente  ad  una  determinata razza,
          confessione religiosa, etnia o nazionalita';
                e) il  datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai
          sensi dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
          modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903,
          e  dalla  legge  11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi
          atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
          discriminando,   anche   indirettamente,  i  lavoratori  in
          ragione  della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo
          etnico  o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una
          cittadinanza.  Costituisce  discriminazione  indiretta ogni
          trattamento  pregiudizievole  conseguente  all'adozione  di
          criteri  che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore
          i  lavoratori  appartenenti ad una determinata razza, ad un
          determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata
          confessione  religiosa  o  ad una cittadinanza e riguardino
          requisiti  non  essenziali  allo svolgimento dell'attivita'
          lavorativa.".