Art. 2.
                  Organizzazione di pronto soccorso
  1.  Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il
datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
    a)  cassetta  di  pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di
lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed
individuabile  con  segnaletica  appropriata, contenente la dotazione
minima  indicata  nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto,
da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su
indicazione  del  medico  competente,  ove previsto, e del sistema di
emergenza  sanitaria  del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale
sia  costantemente  assicurata,  la  completezza ed il corretto stato
d'uso dei presidi ivi contenuti;
    b)  un  mezzo  di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
  2.  Nelle  aziende  o  unita'  produttive di gruppo C, il datore di
lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
    a)  pacchetto  di  medicazione,  tenuto  presso  ciascun luogo di
lavoro,   adeguatamente   custodito   e   facilmente   individuabile,
contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte
del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei
luoghi  di  lavoro,  della  quale  sia  costantemente  assicurata, in
collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza
ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
    b)  un  mezzo  di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
  3.  Il  contenuto  minimo  della  cassetta di pronto soccorso e del
pacchetto  di  medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato
con  decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche
sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.
  4.   Nelle   aziende   o  unita'  produttive  di  gruppo  A,  anche
consorziate,  il  datore  di  lavoro,  sentito  il medico competente,
quando  previsto,  oltre alle attrezzature di cui al precedente comma
1,  e'  tenuto  a  garantire  il  raccordo  tra  il sistema di pronto
soccorso  interno  ed  il  sistema  di  emergenza sanitaria di cui al
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  del  27  marzo  1992  e
successive modifiche.
  5.  Nelle  aziende  o  unita'  produttive  che hanno lavoratori che
prestano  la  propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede
aziendale  o  unita'  produttiva,  il  datore  di  lavoro e' tenuto a
fornire  loro  il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che
fa  parte  del  presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo
per  raccordarsi  con  l'azienda  al  fine di attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Per  il  decreto del Presidente della Repubblica del
          27 marzo 1992, e successive modifiche, si veda in note alle
          premesse.